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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18614/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato, svolto mediante una successione di contratti a tempo determinato nel settore scolastico, con successiva stabilizzazione del lavoratore. In giudizio erano state avanzate domande relative, da un lato, alla ricostruzione della carriera e al riconoscimento dell'anzianità maturata anche nei periodi di interruzione tra i contratti; dall'altro, al risarcimento del danno per la reiterazione abusiva delle supplenze e per la mancata corresponsione di differenze retributive e progressioni stipendiali, nonché al preteso diritto all'assunzione originaria come appartenente a categoria protetta. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: il primo denunciava la violazione delle regole sulla prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere prescritte alcune pretese; il secondo deduceva la violazione dell'art. 4, commi 1 e 11, della L. n. 124 del 1999, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, assumendo che ciò facesse venir meno la base della decisione di merito sul risarcimento da mancata corresponsione retributiva; il terzo lamentava la violazione degli artt. 18 e 4, comma 2, della L. n. 68 del 1999, sostenendo che, quale orfano di caduto per servizio inserito nelle graduatorie dal 2001, il ricorrente avesse diritto al risarcimento di tutte le perdite economiche derivanti dalla mancata assunzione e dalla conseguente minore progressione economica e giuridica. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce del principio delle Sezioni Unite sulla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato; ha dichiarato inammissibile il secondo per genericità e difetto di specificità, osservando che non era chiarito quale abuso concreto fosse dedotto e che, in ogni caso, la stabilizzazione e la mancanza di allegazione di specifici danni residui rendevano inconferente la censura; ha infine rigettato il terzo perché non confrontato con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui non risultavano elementi sufficienti per riconoscere il diritto all'assunzione come orfano, mentre la ricostruzione della carriera aveva già assicurato risultati analoghi a quelli dell'assunzione fin dal 2001. Nel complesso il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto il primo motivo infondato in base al principio per cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, la prescrizione dei crediti retributivi decorre dalla loro insorgenza anche nei rapporti a termine e in caso di successione di contratti; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, genericità della censura e mancato confronto con l'effettivo abuso allegato, oltre che per l'irrilevanza, in assenza di prova di danni ulteriori, del solo richiamo al tema dell'anzianità; ha rigettato il terzo motivo perché non censurava una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza di merito, secondo cui la ricostruzione di carriera già aveva attribuito risultati sostanzialmente equivalenti a quelli dell'assunzione fin dal 2001. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile, per uno dei motivi, per difetto di specificità e per inidoneità della censura a confrontarsi con la decisione impugnata.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124 del 1999

    La Corte richiama la disciplina delle supplenze nella scuola pubblica e la sua illegittimità dichiarata dalla Corte costituzionale, ma afferma che la censura era comunque generica e non decisiva per la decisione.

  • Corte cost. n. 187 del 2016

    È richiamata per l'illegittimità dell'art. 4, commi 1 e 11, L. n. 124 del 1999.

  • L. n. 68 del 1999, artt. 18 e 4, comma 2

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della pretesa di assunzione e delle conseguenti differenze economiche; la Corte osserva però che il motivo non si confronta con la ratio della decisione di merito.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi maturati in costanza di rapporto, anche se a tempo determinato o in una successione di contratti a termine, decorrono dalla loro insorgenza; quelli maturati alla cessazione decorrono da tale momento, non essendo configurabile un metus del lavoratore verso la pubblica amministrazione idoneo a differire il decorso della prescrizione.
  • La domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine nella scuola richiede l'allegazione chiara dell'abuso specifico subito e, ove il lavoratore sia stato stabilizzato, la deduzione di concreti danni residui; in difetto, una censura generica è inammissibile per violazione del requisito di specificità del ricorso per cassazione.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende improduttiva di effetti l'eventuale fondatezza degli altri motivi.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con la motivazione effettiva della sentenza impugnata: doglianze che richiamano questioni estranee alla ratio decidendi o che non indicano quali ulteriori profili di danno o pregiudizio permangano non sono idonee a ottenere la cassazione della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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