Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 40317/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una truffa contrattuale on-line. In concreto, secondo la decisione richiamata, la condotta contestata consisteva nel simulare una regolare vendita via web di un bene mai consegnato, pubblicare dati identificativi falsi, indicare un numero di telefono intestato a soggetti deceduti e denunciare falsamente come smarrita una carta di credito, bloccandola solo dopo aver ricevuto gli accrediti dalla persona offesa. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 640 c.p., sostenendo in sostanza che si trattasse di un mero inadempimento contrattuale e non di truffa, ma la censura riproponeva doglianze di merito già disattese in appello. Con il secondo motivo si lamentava l'omessa applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e in prevalenza rispetto all'aggravante contestata, deducendo vizio di legge e motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze di fatto e su una diversa lettura del merito, mentre la Corte territoriale aveva già illustrato in modo completo gli artifici e raggiri e spiegato perché la mancata consegna del bene non fosse un semplice inadempimento contrattuale, ma una truffa contrattuale on-line. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la mancata concessione delle attenuanti generiche era sorretta da motivazione congrua, basata sulla particolare capacità a delinquere desunta dalle modalità della condotta e sull'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    comma secondo, n. 2-bis cod. pen. (attuale comma terzo)

    La fattispecie è stata ritenuta integrata da artifici e raggiri tipici della truffa contrattuale on-line, nonostante la difesa invocasse un mero inadempimento contrattuale.

  • art. 640, comma terzo, c.p.

    L'aggravante è stata richiamata come contestata e come termine di raffronto rispetto alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua quando le modalità della condotta denotino particolare capacità a delinquere e manchino elementi positivi di valutazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto proponendo una mera lettura alternativa del merito o riproponendo doglianze già motivate e disattese in appello.
  • La truffa contrattuale on-line è configurabile quando la condotta presenti una sequenza decettiva unitaria, idonea a simulare una vendita reale e a indurre la persona offesa a disporre il proprio patrimonio; in tale ipotesi la mancata consegna del bene non vale, di per sé, a degradare il fatto a semplice inadempimento contrattuale.
  • Ai fini della truffa rilevano gli artifici e raggiri complessivamente posti in essere, anche attraverso l'uso di dati falsi, recapiti fittizi o ulteriori condotte fraudolente funzionali a consolidare l'inganno.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito dà conto, con motivazione non apparente, della negativa personalità desumibile dalle modalità esecutive del fatto e dell'assenza di elementi di segno opposto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.