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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12464/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che, accogliendo l'appello dell'imputato, aveva assolto DE LAURENTIIS applicando la causa di non punibilità per "particolare tenuità del fatto" di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il motivo del ricorso è che la Corte d'Appello ha erroneamente ritenuto applicabile l'art. 131-bis nonostante dal certificato penale emergessero due condanne definitive per delitti contro il patrimonio (truffa e ricettazione), elementi che configurano comportamento abituale e quindi ostano all'applicazione della causa di non punibilità; inoltre la Corte di merito non si è adeguatamente confrontata con la motivazione del primo giudice che aveva invece rilevato la recidiva e l'accresciuta pericolosità del soggetto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore Generale, ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte d'Appello non ha valutato né motivato correttamente l'incidenza dei precedenti penali sull'eventuale abitualità della condotta e non si è confrontata con le argomentazioni del Tribunale di prime cure che avevano evidenziato elementi ostativi all'applicazione dell'art. 131-bis. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e ha rinviato la vicenda per nuovo giudizio sulla questione alla Corte d'Appello di Perugia.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto a condizione che sussistano la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; la presenza di precedenti della stessa indole può escludere l'applicabilità della norma.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di truffa, contestato al resistente nel procedimento di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Regola la recidiva e i criteri di applicazione delle circostanze relative alla pericolosità del soggetto; il Tribunale l'aveva richiamata per motivare l'aumento per la recidiva.

  • art. 167 cod. pen.

    Disciplina l'estinzione del reato per determinate cause (es. sospensione condizionale), ma non elimina gli altri effetti penali della condanna che possono essere rilevanti per valutare i precedenti.

  • Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Giurisprudenza di legittimità che fornisce orientamenti sulla non punibilità per particolare tenuità e sulla necessità di valutare l'abitualità del comportamento.

  • Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020 (Kostandin)

    Principio secondo cui il presupposto ostativo dell'abitualità ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole; tali precedenti possono essere valutati incidentalmente dal giudice procedente.

  • Sez. 5, n. 34830 del 23/10/2020 (Pepe)

    Affermato che il cosiddetto 'tempo silente' può essere considerato nella valutazione dell'occasionalità della condotta, ma non è di per sé decisivo; la valutazione deve essere complessiva e basata sulle circostanze concrete.

  • Sez. 3, n. 5412 del 25/10/2019 (M.)

    Chiarisce che la sospensione condizionale della pena è causa di estinzione del reato ma che restano in vita altri effetti penali della condanna, rilevanti ai fini della valutazione dei precedenti.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. richiede congiuntamente la particolare tenuità del fatto e la non abitualità del comportamento: entrambe le condizioni devono essere valutate e motivate dal giudice.
  • Precedenti penali della stessa indole (in particolare almeno due) sono elementi idonei a configurare l'abitualità della condotta e quindi a escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis, anche se commessi successivamente al reato per cui si procede.
  • Il giudice di merito è tenuto a considerare e motivare l'incidenza dei precedenti risultanti dagli atti (certificato penale) e non può liquidare la questione con affermazioni apodittiche.
  • Il cosiddetto 'tempo silente' tra reati può essere valutato ai fini dell'eventuale occasionalità della condotta, ma non ha effetto automatico di esclusione dei precedenti; la rilevanza dipende dalle circostanze concrete.
  • L'intervenuta estinzione del reato (es. per sospensione condizionale) non cancella automaticamente gli effetti dei precedenti ai fini della valutazione dell'abitualità; tali effetti devono essere valutati alla luce della giurisprudenza.
  • In sede di impugnazione la Corte di appello deve confrontarsi con la motivazione del primo giudice; l'omissione di tale confronto può costituire motivo di annullamento e rinvio per nuovo esame.

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