Sentenza n. 546/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Brescia, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., chiedendo l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Brescia, sezione Lavoro. Tale pronuncia aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, condannando il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto dopo la notifica del titolo esecutivo e del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento ha confermato la fondatezza della pretesa azionata, sicché il Ministero è stato condannato a rimborsare cinque sesti delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La restante parte è stata compensata, in considerazione dell’intervallo di tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la richiesta di pagamento, la notifica del ricorso per ottemperanza e l’effettivo adempimento.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la disposizione processuale richiamata per il giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016
Individua i buoni spesa la cui generazione doveva essere consentita alla docente in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione dà piena esecuzione al giudicato durante il processo e viene meno la posizione di contrasto tra le parti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento dell’amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la valutazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Il tardivo adempimento del giudicato, intervenuto dopo la richiesta di pagamento e la notifica del ricorso per ottemperanza, può giustificare la condanna dell’amministrazione alle spese, anche se la domanda principale non richiede più una pronuncia di esecuzione.
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