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Sentenza

Sentenza n. 1999/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, relativa all’assegnazione della Carta elettronica del docente e all’accredito di euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo n. 2046/2024, pubblicata il 10 maggio 2024, notificata il 14 giugno 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha chiesto l’assegnazione della Carta elettronica del docente e l’accredito sulla stessa di euro 2.000,00, corrispondenti ai contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il TAR ha rilevato incidentalmente l’irritualità della richiesta scritta di passaggio in decisione depositata dalla ricorrente, trattandosi di adempimento non previsto dalle norme processuali vigenti, e ha quindi dichiarato di non tenerne conto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare la mancata impugnazione e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza azionata, nonché il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante l’assegnazione della Carta elettronica del docente e l’accredito dell’importo di euro 2.000,00 nei limiti stabiliti dal titolo giudiziale. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della stessa Direzione. Il Commissario dovrà operare entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte e senza compenso, ritenendosi l’attività compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha applicato in via analogica la regola relativa all’assenza di compenso prevista per analoghe funzioni nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge Pinto. Il giudice ha inoltre precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha prescritto che gli eventuali depositi del Commissario siano effettuati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. L’Amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 552,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali definitive.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’Amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso per il Commissario ad acta nei giudizi relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto è stata ritenuta applicabile analogicamente ad altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il Commissario appartenga alla stessa Amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa all’assenza di compenso per il Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione della pronuncia azionata, attestata dalla certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 integrano i presupposti per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione puntuale e completa del titolo giudiziale.
  • Quando l’Amministrazione non esegue spontaneamente il titolo, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un Commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte allo spirare infruttuoso del termine.
  • L’incarico di Commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • La regola per cui il Commissario ad acta non riceve compenso, prevista per l’ottemperanza relativa a determinate condanne al pagamento di somme di denaro, può essere applicata analogicamente ad altre condanne pecuniarie quando l’incarico sia affidato a un dirigente della stessa Amministrazione resistente e rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il Commissario ad acta deve effettuare i depositi nel giudizio amministrativo esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematicoSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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