Cassazione Penale, Ordinanza n. 00501/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per coltivazione di sostanze stupefacenti di lieve entità ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso ha dedotto: contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 192, 533 e 546 c.p.p.; omessa valutazione della deposizione del consulente geom. Tenace; violazione del principio del ragionevole dubbio; travisamento della prova quanto alle deposizioni di diversi testi, sostenendo che i terreni fossero liberamente accessibili e frequentati da terzi e che gli elementi valorizzati dalla Corte di merito non fossero decisivi per attribuirgli la coltivazione della piantagione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi costituivano una pedissequa reiterazione delle censure già proposte in appello e già motivatamente disattese dalla Corte territoriale, senza confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre escluso il travisamento della prova, osservando che il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e a proporre una lettura alternativa dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
individua il titolo di reato per il quale era stata confermata la condanna, in relazione alla coltivazione di stupefacenti di lieve entità.
art. 192 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova e la tenuta logica della motivazione.
art. 533 c.p.p.
richiamato dal ricorrente in relazione al principio di colpevolezza e al canone di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio.
art. 546 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per lamentare carenze motivazionali della sentenza di merito.
art. 616 c.p.p.
applicato per la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza autonoma critica argomentata, censure già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: il ricorso deve individuare un effettivo vizio della motivazione, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove.
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando vi sia una evidente e non controvertibile difformità tra il contenuto della prova e il significato attribuitole in sentenza, e solo se l'errore sia decisivo, cioè idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio.
- Per essere scrutinabile in cassazione, il travisamento deve riguardare il 'significante' della prova e non il mero dissenso del ricorrente sul suo 'significato' valutativo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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