Cassazione Penale, Sentenza n. 32509/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/03/2025 che confermava il decreto di sequestro preventivo delle somme di euro 1.096.090,00 in contanti e di euro 21.590,00 in assegni emesso il 23/05/2024. Il ricorso deduceva in particolare: mancata uniformità del giudice di riesame rispetto alla precedente pronuncia della Corte di cassazione che aveva annullato la prima ordinanza per carenza di motivazione sul fumus del reato (istigazione alla corruzione/concorso in corruzione), valutazione incompleta del contributo causale del ricorrente, errata qualificazione della guardia giurata come incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 138 TULPS e violazione del principio di proporzionalità nella misura cautelare patrimoniale prevista per la confisca estesa ex art. 240-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale per il riesame per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato l'assenza o la apparenza di motivazione su punti essenziali: la qualificazione soggettiva della guardia giurata (la norma TULPS limita la qualifica di incaricato di pubblico servizio alle funzioni di custodia e vigilanza dei beni), la mancanza di adeguata valutazione del fumus del reato ai fini dell'applicabilità dell'art. 240-bis e della confiscabilità delle somme (proporzionalità e idoneità del reato a produrre profitti illeciti), nonché l'inesistenza di motivazione sul periculum in mora. La Corte ha quindi disposto che il riesame valuti nuovamente sia la sussistenza del fumus del reato e la qualifica della guardia giurata, sia l'esistenza del periculum in mora e della sproporzione giustificante la confisca estesa.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La confisca cosiddetta "allargata" richiede che il reato sia idoneo a produrre vantaggi economici e che sussista una sproporzione tra beni e reddito; la misura patrimoniale è giustificata solo se la pubblica accusa dimostra l'idoneità del reato a generare profitti illeciti proporzionati al valore dei beni.
art. 322 cod. pen.
Riguarda l'ipotesi di concorso in reati di corruzione/istigazione: la Corte ha sottolineato la necessità di accertare il fumus del reato contestato prima di applicare misure patrimoniali connesse.
art. 138 TULPS
La norma attribuisce alle guardie particolari giurate la qualità di incaricati di pubblico servizio soltanto nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili e immobili; il controllo accessi agli esami non rientra tra le attività espressamente previste.
art. 357 e 358 cod. pen.
Definiscono pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio secondo un criterio oggettivo-funzionale: la qualifica dipende dalla disciplina pubblicistica dell'attività svolta, non dal fatto di operare per conto di un ente pubblico.
art. 324 e 325 cod. proc. pen.
L'impugnazione in cassazione delle ordinanze ex art. 324 è consentita per violazione di legge; vizi della motivazione sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è assente o meramente apparente (vizi radicali che la rendono incomprensibile).
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base procedurale per il sequestro preventivo; il provvedimento richiede motivazione specifica sul periculum in mora quando anticipa effetti della confisca.
Direttiva (UE) 2024/1260
Il diritto euro-unitario richiede per la confisca estesa che il reato possa produrre un vantaggio economico e che il giudice sia convinto che i beni derivino da condotte criminose; la direttiva costituisce parametro interpretativo per l'applicazione interna del principio di proporzionalità nella confisca.
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 36959/2021 - Ellade; Sez. 6, n. 30633/2024 - Celotto)
Ellade: conferma l'onere di motivazione sul periculum in mora e il rispetto della presunzione di non colpevolezza quando si anticipano effetti ablativi; Celotto: ribadisce la necessità di valutare la congruità e la capacità del reato di produrre profitti illeciti rispetto al valore dei beni oggetto di confisca.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata richiede una motivazione puntuale che dimostri la sussistenza del fumus del reato e l'idoneità del reato medesimo a generare profitti illeciti in misura compatibile con il valore dei beni sequestrati.
- La qualifica di "incaricato di pubblico servizio" per le guardie giurate va verificata alla luce dell'art. 138 TULPS: solo le funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili o immobili riconosciute dalla norma conferiscono tale qualità; attività diverse (es. controllo accessi agli esami) non la presumono automaticamente.
- La pubblica accusa ha l'onere di provare la sproporzione tra i beni e il reddito/attività dell'indagato in modo tale da giustificare la confisca estesa; la mera appartenenza dei beni al soggetto non è sufficiente.
- Il periculum in mora che giustifica il sequestro preventivo deve essere motivato con riferimento concreto al rischio che i beni vengano dispersI, alienati o deteriorati nel corso del processo; senza tale motivazione il sequestro è vulnerabile alla cassazione.
- In Cassazione i vizi della motivazione sono sindacabili quando la motivazione è assente o meramente apparente; perciò una motivazione insufficiente sui punti essenziali può configurare violazione di legge e determinare l'annullamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32360/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32361/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32362/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32363/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32364/2025 del 01/10/2025
- Sentenza penale · 1 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32365/2025 del 01/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →