Cassazione Penale, Sentenza n. 23432/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza che ha confermato il divieto di avvicinamento nei confronti della persona offesa per presunti reati di maltrattamenti e violenza sessuale. Ha dedotto: (i) violazione dell'art. 309, comma 9 c.p.p. per inosservanza degli artt. 196 comma 2 e 273 c.p.p., nonché carenza di motivazione, sostenendo che la persona offesa è affetta da disabilità psichica (insufficienza mentale/oligofrenia) che comprometterebbe la sua capacità di testimoniare e l'attendibilità delle sue dichiarazioni; ha contestato l'uso delle dichiarazioni della madre (de relato) e la valenza probatoria degli screenshot di messaggi WhatsApp, ritenendoli insufficienti a dimostrare maltrattamenti e violenza sessuale; (ii) violazione dell'art. 309, comma 9 c.p.p. con riferimento agli artt. 274 e 282-ter c.p.p. per l'automatica applicazione del braccialetto elettronico insieme al divieto di avvicinamento e per la mancata valutazione dell'indisponibilità del dispositivo dopo l'adozione della misura; (iii) omessa motivazione sulla memoria difensiva depositata; con motivi aggiunti ha inoltre contestato la rilevanza probatoria della documentazione prodotta dalla persona offesa (screenshot), invocando gli artt. 273 e 254 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i profili sostanziali: la disabilità psichica della persona offesa non determina di per sé incapacità a testimoniare né automatica inattendibilità; è necessario un accertamento concreto della compromissione delle funzioni cognitive e mnemoniche (e nel caso il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni "lineari e prive di contraddizioni"); gli screenshot di messaggi WhatsApp forniti dalla persona offesa sono utilizzabili come prova, essendo corrispondenza pervenuta sul dispositivo del destinatario; la statuizione del Tribunale del Riesame sull'obbligo di affiancare il divieto di avvicinamento con dispositivi di controllo (braccialetto elettronico) è conforme al principio di tutela della persona offesa e, se il dispositivo non è disponibile, ciò richiede una rivalutazione concreta ma non implica automatica attenuazione delle esigenze cautelari; le doglianze difensive sono state giudicate generiche, fattuali e inammissibili in Cassazione, che non può riesaminare il compendio probatorio di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Regola il sindacato sulle misure cautelari in sede di riesame; è stato invocato dal ricorrente per censurare il mancato rispetto delle garanzie e dell'istruttoria, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la decisione
art. 196, comma 2, cod. proc. pen.
Riguarda l'accertamento della capacità di testimoniare; la Corte specifica che la disabilità psichica non esclude di per sé la capacità di rendere testimonianza e che è necessario un accertamento concreto della compromissione delle funzioni cognitive per escluderne l'idoneità
art. 194, comma 1, cod. proc. pen.
Affermata come principio che ogni persona è in linea di principio capace di testimoniare; la Corte richiama questo principio per escludere valutazioni automatiche di inattendibilità per disabilità psichiche
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sulla documentazione e sulle garanzie probatorie; è stata richiamata dal ricorrente per contestare gli screenshot, ma la Corte ha ritenuto che le conversazioni fornite da un partecipante siano acquisibili e utilizzabili
art. 274 cod. proc. pen.
Riguarda l'acquisizione di documenti ecorrespondence; il ricorrente ne ha dedotto violazioni relative alla prova digitale, ma la Corte ha chiarito l'ammissibilità degli screenshot provenienti da uno dei conversanti
art. 282-ter cod. proc. pen.
Disciplina il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; la Corte ha confermato che tale misura deve essere, di norma, assistita da dispositivi tecnici di controllo per rafforzare la funzione protettiva
art. 275-bis cod. proc. pen.
Prevede l'utilizzo di strumenti tecnici per il controllo delle misure cautelari personali; la Corte lo cita per giustificare l'applicazione del braccialetto elettronico a supporto del divieto di avvicinamento
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'imposizione delle spese del procedimento e la somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per condannare il ricorrente alle spese e al pagamento di €3.000,00
art. 1, comma 64, legge n. 103/2017
Consente al giudice di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. oltre il massimo edittale; la Corte lo richiama per giustificare la somma maggiorata fissata nella sentenza
Corte Cost., sent. n. 173/2024
Giurisprudenza costituzionale richiamata per il principio che l'uso del braccialetto elettronico rafforza la funzione protettiva della misura e che l'indisponibilità del dispositivo richiede una rivalutazione concreta della misura senza automatismi
Massime di principio
- La sola condizione di disabilità psichica della persona offesa non esclude automaticamente la sua capacità di testimoniare né la credibilità delle sue dichiarazioni: è necessario un accertamento concreto e motivato della compromissione cognitiva per escludere l'attendibilità
- Le valutazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni delle vittime sono di merito: la Cassazione controlla la correttezza formale e la motivazione, non rivede nel merito il giudizio di credibilità se ben motivato
- Gli screenshot di conversazioni WhatsApp forniti da uno dei partecipanti alla conversazione sono acquisibili e possono avere valore probatorio senza necessità di sequestro da parte del pubblico ministero, purché documentino una corrispondenza effettivamente pervenuta sul dispositivo del destinatario
- Quando si dispone il divieto di avvicinamento (art. 282-ter), la prassi e la giurisprudenza richiedono in genere l'affiancamento di dispositivi di controllo (braccialetto elettronico) per rafforzare la funzione protettiva; l'indisponibilità del dispositivo impone una rivalutazione concreta della misura ma non comporta automaticamente la sua attenuazione
- In sede di legittimità la censura di vizi motivazionali richiede puntualità e specificità: memorie generiche o contestazioni di fatto prive di elementi nuovi sono spesso inammissibili
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile o ascrivibile a colpa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della normativa collegata
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