Cassazione Penale, Ordinanza n. 06142/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nei limiti in cui rileva ai fini del giudizio di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo che l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi in un bar non distante non integrerebbe il reato contestato. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, affermando che anche un simile allontanamento lede gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. È stato inoltre rilevato, ai fini del calcolo della prescrizione, che la recidiva va comunque considerata anche quando sia stata ritenuta equivalente o subvalente rispetto alle attenuanti, poiché il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla pena massima del reato ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
L'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, anche se finalizzato a recarsi in un bar non distante, integra la lesione degli interessi protetti dalla norma incriminatrice relativa all'evasione.
art. 157, comma 3, c.p.
La recidiva deve essere considerata nel calcolo della prescrizione anche se è stata ritenuta equivalente o subvalente nel bilanciamento con le attenuanti.
art. 69 c.p.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non incide sulla determinazione della pena massima del reato ai fini prescrizionali.
Massime di principio
- Integra il reato di evasione l'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari, anche se breve o diretto a un luogo vicino, quando l'azione compromette la funzione di controllo propria della misura.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva rileva comunque nel calcolo del termine massimo di pena edittale, anche se nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti sia stata considerata equivalente o subvalente.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti non modifica la pena massima rilevante per la determinazione del termine di prescrizione quando la legge espressamente esclude tale incidenza.
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