Cassazione Civile, Sentenza n. 22957/2020 del 21/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le società ricorrenti impugnavano la delibera del CAIF dell'8 aprile 2003 che approvava il bilancio consortile 2001 e il preventivo 2002, chiedendo che fossero dichiarati non dovuti gli importi deliberati a titolo di contributo consortile. Denunciavano: 1) illegittima costituzione dell'assemblea per mancato rispetto del quorum (richiamando l'art.1136 c.c.); 2) che gli oneri accessori deliberati non erano dovuti perché la convenzione urbanistica del 1985 sarebbe venuta meno nel 1995 con il subentro della società SPI e quindi le spese erano di competenza di quest'ultima; 3) esistenza di un giudicato esterno (sentenza del Tribunale di Roma n.25834/2004) non valutato; 4) omissione o mancata acquisizione del fascicolo/atto notarile rilevante (convenzione) e violazione del contraddittorio per il diniego di ricostruzione del fascicolo di parte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che i consorzi di urbanizzazione sono disciplinati principalmente dagli accordi tra le parti e che una previsione statutaria che consente la validità delle deliberazioni in seconda convocazione indipendentemente dal numero degli intervenuti non è automaticamente sostituita dall'art.1136 c.c., il quale non è considerato norma inderogabile nel settore dei consorzi urbanizzazione. Il motivo relativo al presunto giudicato esterno è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza evocata non era stata prodotta tempestivamente e non è stata fornita la prova autonoma del giudicato; i motivi concernenti l'acquisizione del fascicolo/atto notarile e la violazione del contraddittorio sono stati considerati inammissibili o infondati in quanto i ricorrenti non hanno spiegato la concreta incidenza probatoria del documento mancato. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'impugnativa e condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 oltre esborsi e oneri.
Norme richiamate
art. 1136 c.c.
La Corte ha ritenuto che, nei consorzi di urbanizzazione, l'art. 1136 c.c. non sia norma inderogabile di natura tale da prevalere automaticamente sulla diversa volontà pattizia statutaria; pertanto uno statuto che prevede la validità della seconda convocazione a prescindere dal numero degli intervenuti può essere rispettato salvo norme di legge inderogabili.
art. 360 c.p.c. (1° comma, nn. 3 e 4)
I ricorsi per cassazione fondati su violazione di legge (n.3) e omessa pronuncia su fatto decisivo o vizi processuali (n.4) sono stati esaminati e rigettati: la Corte ha dichiarato infondato il motivo di violazione dell'art.1136 e inammissibili/infondati i motivi relativi al giudicato e alla mancata acquisizione di atti per carenza probatoria o per tardiva produzione.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte ha ritenuto che le ricorrenti non abbiano assolto l'onere di provare l'esistenza e l'efficacia degli atti (convenzione notarile) che avrebbero potuto incidere sull'esito della causa.
artt. 347 e 348 c.p.c.
Norme sul fascicolo del giudizio di appello e sulla documentazione: la Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato la necessità/pertinenza del fascicolo non prodotto né illustrato quale effetto concreto avrebbe avuto la sua acquisizione.
art. 72 e 74 disp. att. c.p.c.
Richiamate in tema di documentazione e fascicoli; la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per ritenere la violazione procedurale dedotta, per la mancanza di allegazione e di spiegazione dell'incidenza probatoria.
art. 24 Cost.
Richiamato con riferimento al diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la parte non ha provato come il mancato recupero del fascicolo abbia concretamente limitato il contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto ad una giustizia imparziale e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che i profili dedotti non integrassero una-lesione di tali principi per mancanza di specificità e di prova dell'incidenza del vizio.
art. 101 c.p.c.
Richiamato con riferimento al principio del contraddittorio: la Corte ha escluso la violazione perché la ricorrente non ha spiegato quale evento processuale sarebbe stato diverso se fosse stato acquisito il fascicolo di parte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002
La sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento dell'ulteriore importo da parte del ricorrente ai sensi della disposizione sul contributo per notifiche/servizi nei procedimenti.
Massime di principio
- Nei consorzi di urbanizzazione la disciplina prevalente è quella pattizia/statutaria: le clausole statutarie che regolano quorum e modalità di deliberazione possono derogare alla disciplina generale delle società e delle assemblee, salvo norme di legge inderogabili.
- L'art. 1136 c.c., ove riferito a consorzi di urbanizzazione, non va automaticamente considerato norma inderogabile: occorre verificare la natura della norma e l'ambito applicativo rispetto all'autonomia negoziale delle parti.
- Chi deduce l'esistenza di un giudicato o la rilevanza di documenti deve produrre tempestivamente e in modo completo la prova documentale in grado di rendere la deduzione autosufficiente; la tardiva produzione in appello o in cassazione può rendere la censura inammissibile.
- L'onere della prova incombe sulla parte che afferma fatti costitutivi della sua domanda o eccezione: denunciare l'assenza di un atto senza spiegare la concreta incidenza probatoria non è sufficiente per ottenere il riesame o l'acquisizione d'ufficio.
- Questioni processuali (richiesta di ricostruzione del fascicolo, violazioni del contraddittorio) richiedono che la parte indichi chiaramente quale effetto concreto avrebbe avuto l'atto mancato sull'esito del giudizio; altrimenti la richiesta può essere rigettata come inidonea.
- In cassazione le censure devono essere specifiche, ancorate a violazioni di legge o a errori di diritto ben delineati; motivi generici o privi di prova documentale sono destinati all'inammissibilità o al rigetto.
- Le spese di lite seguono la soccombenza: il rigetto del ricorso comporta condanna alle spese e agli oneri previsti dalla sentenza.
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