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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31396/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di patteggiamento del GIP che, accogliendo la richiesta concorde delle parti, gli aveva inflitto pena e disposto la confisca della somma sequestrata (Euro 430). Deduceva violazione di legge e omessa/insufficiente motivazione in ordine alla confisca, sostenendo che la somma era esigua, custodita in casa e non era stato spiegato il nesso con una attività di cessione (ovvero avrebbe dovuto provare la destinazione a provento di spaccio).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato, seppur in modo sintetico, la confisca ricollegandola alle risultanze probatorie (denaro in banconote di vario taglio per Euro 430, bilancino, materiale per il confezionamento, fogli manoscritti e agendina con nomi/date/cifre e la dichiarazione di un acquirente trovato in procinto di acquistare). Ha qualificato la misura ablativa come confisca prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 e dall'art. 240-bis c.p., compatibile con il rito del patteggiamento; ha sottolineato che la difesa non ha contestato concretamente le risultanze ritenute dal GIP. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. cod.proc.pen.

    Disciplina del patteggiamento; il rito speciale ammette una motivazione anche più sintetica purché idonea a giustificare le decisioni assunte.

  • art. 275-bis cod.proc.pen.

    Prevede l'applicazione degli strumenti di controllo (braccialetto elettronico) come misura alternativa alla detenzione; applicata dal GIP per gli arresti domiciliari.

  • art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale in materia di stupefacenti (delitti connessi alla detenzione e al traffico); utilizzata per la qualificazione dei fatti contestati.

  • art. 75 d.lgs. n. 159/2011

    Rinvio/indicazione normativa collegata alla materia delle misure personali e patrimoniali; citata nella motivazione del GIP.

  • art. 17 d.P.R. n. 309/1990

    Prevede l'autorizzazione per la detenzione di determinate sostanze; la sua violazione è stata contestata nell'imputazione.

  • art. 85-bis d.P.R. 309/90

    Norma di settore che permette la confisca dei proventi di illecita attività di spaccio; la Corte ha ricondotto la confisca disposta dal GIP a questa previsione.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma che disciplina la confisca 'per equivalente' e la confisca dei beni in relazione ai reati; richiamata dalla Corte quale cornice normativa per la misura ablativa disposta.

  • art. 111 Cost. e art. 125 cod.proc.pen.

    Principio del dovere di motivazione; richiamati dalla difesa per lamentare carenza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto l'ermeneutica della motivazione adeguata al rito.

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiesta di sintesi del motivo in cassazione; il motivo è stato comunque valutato e dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la motivazione può essere più sintetica rispetto al giudizio ordinario, ma deve comunque esprimere il minimo necessario per comprendere il nesso di causalità tra i fatti e la misura adottata (es. confisca).
  • La confisca di somme di denaro rinvenute in prossimità di stupefacenti può essere ritenuta legittima come provento dell'attività di spaccio quando sussistono elementi di contesto (denaro frazionato in varie banconote, bilancino, materiale per il confezionamento, annotazioni con nomi/date/cifre, dichiarazioni di acquirenti in procinto di acquistare).
  • Per ottenere l'annullamento della confisca è necessario contestare concretamente e provare l'assenza del nesso tra denaro e attività delittuosa; una mera esposizione formale di insufficienza motivazionale è spesso inidonea se il provvedimento contiene elementi logici di collegamento.
  • La ricostruzione normativa della confisca in materia di stupefacenti può ricondursi alle disposizioni speciali (d.P.R. 309/1990, art. 85-bis) e all'istituto generale della confisca previsto dal codice penale (art. 240-bis), anche quando l'imputazione sia per detenzione destinata allo spaccio.
  • In fase di impugnazione in Cassazione, la parte ricorrente deve formulare motivi specifici e affrontare criticamente la struttura argomentativa della decisione impugnata; l'omissione di una contestazione puntuale rende più probabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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