Salta al contenuto
Parere

Parere n. 245/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla signora Carmela Mendolia, avverso l'ordinanza dirigenziale n. 230 notificata il 13 settembre 2024 con la quale il Comune di Milazzo ha denegato il permesso di costruire convenzionato richiesto con istanza prot. nn. 51791, 51792 e 51793 del 20 agosto 2019 — pos. 17168.

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro l’ordinanza dirigenziale n. 230/2024 del Comune di Milazzo, che ha negato il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di sei edifici bifamiliari in contrada Casazza.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente impugna il diniego del permesso di costruire convenzionato richiesto il 20 agosto 2019 per un lotto in zona C1 del PRG comunale. Deduce, con un unico motivo, la violazione dell’art. 28-bis del d.P.R. 380/2001, dell’art. 20 della l.r. siciliana n. 16/2016 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, carenza d’istruttoria, difetto di motivazione e violazione di proporzionalità e buon andamento. Sostiene che, per l’edificazione dei terreni vicini e l’urbanizzazione circostante, il fondo costituisca un’area residuale, almeno parzialmente servita da viabilità e reti idrica e fognaria, e sia quindi assentibile mediante permesso convenzionato senza piano attuativo. Contesta inoltre che il Comune possa invocare la necessità di una pianificazione unitaria dopo aver consentito in passato interventi edilizi e modifiche alla viabilità nell’area. Il Comune oppone che l’art. 15 delle NTA del PRG richiede un piano di lottizzazione o un piano particolareggiato e che l’area non è compiutamente integrata con le opere di urbanizzazione. Il Consiglio ritiene necessario approfondire lo stato urbanistico effettivo dell’area e gli interventi autorizzati dal Comune prima di decidere.

Il parere

Il Consiglio non decide ancora il motivo di ricorso e sospende l’espressione del parere definitivo per integrare l’istruttoria. Richiede al Comune, entro sessanta giorni dalla ricezione del parere, chiarimenti: sulla presenza, anche parziale, di urbanizzazioni e sulla possibilità di collegamento del lotto alle reti idrica, fognaria e viaria; sulle autorizzazioni edilizie rilasciate dal Comune dall’approvazione del PRG nell’area, con specifico riferimento alla frazione Casazza e alle cooperative edilizie Vittoria e Filcasa; sui collegamenti di questi programmi costruttivi alla strada pubblica e alle reti idrica e fognaria; e sulla destinazione delle particelle 1607 e 1606 ad attrezzature scolastiche e comunitarie nell’ambito del programma costruttivo della cooperativa Filcasa. La decisione sul ricorso è riservata all’esito dell’istruttoria.

Osservazioni

Unico motivo - Qualificazione dell’area e presupposti del permesso di costruire convenzionato

La decisione sul motivo è riservata. Prima di valutare se il fondo sia un’area residuale e se ricorrano i presupposti per il permesso convenzionato ai sensi dell’art. 20 della l.r. siciliana n. 16/2016, il Consiglio richiede chiarimenti istruttori al Comune sulla dotazione infrastrutturale dell’area, sulle autorizzazioni edilizie rilasciate nel contesto e sui collegamenti dei programmi costruttivi limitrofi alle infrastrutture pubbliche.

Norme richiamate

  • art. 20 l.r. siciliana n. 16/2016

    Nel caso di specie dalla documentazione in atti si può certamente escludere la natura interclusa del fondo della ricorrente, ma risulta imprescindibile accertare la natura residuale o meno dello stesso fondo e quindi, in relazione allo stato urbanistico effettivo dell’area e alle previsioni di P.R.G., la praticabilità della soluzione del permesso convenzionato ex art. 20 L.R. siciliana n. 16/2016.

    La possibilità di ricorrere al permesso di costruire convenzionato deve essere valutata dopo aver accertato se il fondo abbia natura residuale, considerando lo stato urbanistico effettivo dell’area e le previsioni del PRG. Nel caso concreto l’accertamento è rimesso a ulteriore istruttoria.

  • art. 15 delle NTA del PRG del Comune di Milazzo

    Il Comune di contro ribadisce che il P.R.G. vigente, adottato con deliberazione n. 21 del 27 marzo 1986 del consiglio comunale e approvato con decreto assessoriale n. 958/89 del 24 luglio 1989, prevede delle Norme Tecniche di Attuazione, approvate dallo stesso Assessorato con decreto n. 958/89 del 24 luglio successivamente integrate con decreto n. 434 del 9 giugno 1993, che all’art. 15, intitolato “Zona C1” – Espansione residenziale della periferia sud-ovest per le nuove costruzioni richiede un «Piano di lottizzazione o piani particolareggiati di iniziativa pubblica estesi agli interi comparti od isolati del P.R.G.»

    La previsione delle NTA, secondo la prospettazione comunale riportata nel parere, richiede per le nuove costruzioni in zona C1 un piano di lottizzazione o un piano particolareggiato esteso all’intero comparto o isolato. Il Consiglio non ne definisce in via conclusiva la portata nel caso concreto, ma richiede elementi per valutare la compatibilità della pianificazione attuativa richiesta con l’effettivo assetto urbanizzato dell’area.

Massime di principio

  • La qualificazione di un fondo come area residuale, ai fini dell’applicazione della disciplina regionale sul permesso di costruire convenzionato, richiede una valutazione sostanziale dello stato urbanistico effettivo e delle previsioni di piano; non può essere risolta sulla sola base della sua collocazione o configurazione geometrica.
  • Quando la decisione sulla praticabilità del permesso di costruire convenzionato dipende dalla consistenza delle urbanizzazioni e dagli interventi edilizi realizzati nell’area circostante, l’amministrazione deve fornire elementi istruttori adeguati su reti, collegamenti e autorizzazioni rilasciate prima che il parere sul ricorso possa essere definito.

Diniego del permesso di costruire convenzionato in contrada Casazza

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana esamina in sede consultiva un ricorso straordinario contro il diniego del Comune di Milazzo di un permesso di costruire convenzionato. Il parere definitivo è sospeso per acquisire chiarimenti istruttori sulla qualificazione urbanistica del lotto e sulle urbanizzazioni dell’area.

Fatti e procedimento

La domanda, presentata il 20 agosto 2019, riguardava la costruzione di sei corpi di fabbrica bifamiliari, ciascuno a due elevazioni fuori terra oltre cantina e sottotetto, su un lotto in contrada Casazza, censito al foglio 7, particella 580. Dopo che il TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 1401/2021 aveva accolto il ricorso contro l’inerzia comunale e ordinato la conclusione del procedimento, il Comune ha avviato l’istruttoria e, con ordinanza dirigenziale n. 230/2024 notificata il 13 settembre 2024, ha negato il titolo.

La ricorrente sostiene che il fondo ricada in zona C1 del PRG e sia divenuto un’area residuale, inserita in un contesto edificato e urbanizzato. Il Comune ritiene invece che l’area non sia sufficientemente urbanizzata e che, ai sensi dell’art. 15 delle NTA, occorra un piano di lottizzazione o un piano particolareggiato.

Motivo di ricorso e quadro urbanistico

Con un unico motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 28-bis del d.P.R. 380/2001, dell’art. 20 della l.r. siciliana n. 16/2016 e degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, carenza d’istruttoria e difetto di motivazione. Deduce che vi sarebbero almeno in parte una rete viaria, idrica e fognaria e che il Comune avrebbe in precedenza autorizzato interventi edilizi e modifiche alla viabilità, rendendo incoerente la successiva richiesta di una pianificazione unitaria.

Il parere richiama il principio espresso dalla sezione giurisdizionale del CGA nella sentenza n. 614/2025: l’area residuale, ai fini della disciplina regionale sul permesso convenzionato, va identificata con una valutazione sostanziale, qualitativa e funzionale, che consideri se essa sia inserita in un contesto urbanisticamente strutturato, infrastrutturato e morfotipologicamente coerente. In presenza di un assetto urbanistico già attuato e infrastrutturalmente compatibile, la pianificazione esecutiva può essere superata mediante convenzione urbanistica, ai sensi dell’art. 20 della l.r. n. 16/2016.

Istruttoria richiesta al Comune

Il Consiglio esclude che il fondo sia intercluso, ma reputa indispensabile accertare se sia residuale e se, alla luce del PRG e dello stato urbanistico concreto, sia praticabile il permesso convenzionato. Chiede pertanto al Comune di chiarire:

  • se la zona, anche parzialmente urbanizzata, disponga di reti idrica, fognaria e viaria alle quali il lotto possa agevolmente collegarsi;
  • quali autorizzazioni per programmi costruttivi siano state rilasciate nell’area dopo l’approvazione del PRG, con particolare riguardo alla frazione residenziale Casazza e alle cooperative Vittoria e Filcasa;
  • quali siano i collegamenti di questi programmi alla strada pubblica e alle reti idrica e fognaria;
  • se le particelle 1607 e 1606 siano destinate ad attrezzature scolastiche e comunitarie nell’ambito del programma costruttivo della cooperativa Filcasa.

Esito interlocutorio

L’amministrazione deve rendere i chiarimenti entro sessanta giorni dalla ricezione del parere. Il CGA sospende l’espressione del parere definitivo e si riserva ogni decisione sul ricorso dopo l’espletamento degli adempimenti istruttori.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.