Cassazione Civile, Ordinanza n. 33020/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
Un privato aveva convenuto una banca davanti al Giudice di pace di Roma chiedendo la consegna di un assegno circolare di euro 1.750,21, ovvero, se il titolo non fosse più materialmente esistente o fosse estinto, il pagamento dell’equivalente monetario, oltre interessi legali e risarcimento dei danni. La banca aveva eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito. Il Giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza e rimesso le parti dinanzi al Tribunale, condannando l’attore alle spese. L’attore aveva proposto appello sostenendo che la domanda era stata poi ricondotta entro i limiti di competenza del Giudice di pace e che l’eccezione di incompetenza era generica; il Tribunale, però, aveva dichiarato l’appello inammissibile ritenendo che la statuizione sulla competenza dovesse essere impugnata con regolamento necessario di competenza. Nel ricorso per cassazione, l’interessato ha dedotto violazione degli artt. 42 e 46 c.p.c., sostenendo che l’art. 46 c.p.c. esclude l’applicabilità del regolamento di competenza nei giudizi davanti al Giudice di pace, sicché la decisione declinatoria doveva essere censurata con appello; ha inoltre chiesto, in via subordinata, la conversione del ricorso in regolamento di competenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi davanti al Giudice di pace, l’art. 46 c.p.c. esclude l’applicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. in tema di regolamento di competenza; conseguentemente, la statuizione sulla competenza resa dal Giudice di pace non è impugnabile con regolamento di competenza. Ha inoltre precisato che la presenza della liquidazione delle spese non muta il regime dell’impugnazione della decisione sulla competenza e che, comunque, il capo sulle spese sarebbe impugnabile con appello. Per tale ragione ha cassato la decisione del Tribunale di Roma e rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché esamini l’impugnazione nel merito e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il vizio denunciato per censurare l’erronea applicazione delle norme sull’impugnazione della decisione sulla competenza
art. 42 c.p.c.
il regolamento necessario di competenza non si applica ai giudizi davanti al Giudice di pace per effetto dell’art. 46 c.p.c.
art. 43 c.p.c.
anche il regolamento facoltativo di competenza è escluso nei giudizi davanti al Giudice di pace
art. 46 c.p.c.
nei giudizi davanti al Giudice di pace non si applicano le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c., sicché la decisione sulla competenza va impugnata con appello
art. 7, comma 1, c.p.c.
richiamato nel contesto della competenza per valore del Giudice di pace
art. 50, comma 2, c.p.c.
richiamato dalla parte resistente quanto alla riassunzione del giudizio dopo la declinatoria di competenza
art. 327 c.p.c.
richiamato dalla parte resistente con riferimento al termine lungo di impugnazione
art. 1284, n. 4, c.c.
richiamato dall’appellante per la richiesta di interessi legali
art. 112 c.p.c.
richiamato dall’appellante in relazione alla domanda di risarcimento danni e al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Massime di principio
- Nei giudizi davanti al Giudice di pace la decisione sulla competenza non è assoggettata al regolamento di competenza, poiché l’art. 46 c.p.c. esclude l’applicazione degli artt. 42 e 43 c.p.c.
- La presenza, nella medesima decisione del Giudice di pace, di una statuizione sulle spese di lite non muta il mezzo di impugnazione della sola pronuncia sulla competenza; il capo sulle spese resta autonomamente impugnabile con appello.
- Quando il giudice di primo grado definisce il processo limitandosi a declinare la competenza, l’impugnazione va individuata in base al regime speciale previsto per il Giudice di pace, e non sulla base delle regole generali del regolamento di competenza.
- Se il giudice d’appello dichiara inammissibile l’impugnazione per erronea individuazione del mezzo esperibile, la cassazione può rinviare al giudice di merito affinché esamini l’impugnazione secondo il rito corretto.
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