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Sentenza

Sentenza n. 579/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 454-2024 - Trib. Ivrea sez. Lavoro - carta docente.

Giustizia amministrativa202503415

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, n. 454/2024, relativa alla carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, n. 454/2024, e il pagamento delle somme ivi liquidate. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa ottemperanza al giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti di rito e di merito: titolo giudiziale validamente prodotto e notificato, decorso infruttuoso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche e mancato adempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico dell'Amministrazione inadempiente; non è stato riconosciuto un compenso aggiuntivo, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. È stata altresì applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute: il periodo decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e termina con l'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama l'art. 114 c.p.a.; il comma 4, lett. e), è applicato per la penalità di mora.

    La tutela dell'ottemperanza consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell'adempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute in dipendenza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e termine all'adempimento spontaneo o all'efficacia della nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    >> era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche integra, nel caso concreto, il presupposto temporale per la proposizione dell'ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    copia attestata conforme all'originale ai fini di cui all'art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    distrazione ex art. 93 c.p.c.

    Le spese sono state distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'esecuzione di un titolo giudiziale, la produzione di una copia attestata conforme all'originale e la notificazione del titolo all'amministrazione soccombente, purché sia inoltre decorso infruttuosamente il termine previsto dalla legge per il pagamento da parte della pubblica amministrazione.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'omessa esecuzione del giudicato e dagli atti risulta l'inadempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme liquidate nel titolo entro un termine determinato.
  • In caso di protratta inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, il termine per intervenire e ponendo gli oneri dell'attività commissariale a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata, per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria risultante dal giudicato, nella misura degli interessi legali sulle somme dovute; la penalità decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l'adempimento spontaneo o con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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