Cassazione Penale, Sentenza n. 26826/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso è diretto contro l'ordinanza del Giudice di pace che, in relazione alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico di Safin Abdelhakim per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero ordinando contestualmente l'imputazione coatta per un diverso reato (art. 14, comma 5-bis/5-ter del medesimo T.U.). Il Procuratore ha denunciato l'abnormità di quel provvedimento, sostenendo che il giudice non può, nell'ambito del provvedimento di non accoglimento della richiesta di archiviazione, imporre l'imputazione coatta per una condotta diversa da quella oggetto della richiesta, perché ciò comprimerebbe l'autonomia decisionale del pubblico ministero e impedirebbe allo stesso di valutare e svolgere ulteriori indagini prima di assumere autonome determinazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui è atto abnorme l'ordine del giudice investito della richiesta di archiviazione che impone l'imputazione coatta per un fatto diverso da quello per il quale era stata chiesta l'archiviazione. La Corte ha altresì distinto l'ordine di imputazione coatta dall'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato (che il giudice può legittimamente impartire quale strumento per disporre nuove indagini). Sulla base di tali principi l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Giudice di pace di Massa per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 10-bis
Articolo posto a fondamento dell'accusa per cui era stata chiesta l'archiviazione; la Corte ricorda che il giudice non può sostituire l'autonomia del pubblico ministero ordinando imputazione coatta per diverso fatto.
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'immigrazione), art. 14, comma 5-bis (rectius 5-ter)
Articolo richiamato quale titolo di reato diverso per il quale il Giudice di pace aveva ordinato l'imputazione coatta; la Corte ha ritenuto illegittimo imporre tale imputazione coatta in sede di non accoglimento della richiesta di archiviazione.
art. 409, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata in dottrina e giurisprudenza come limite procedurale: il provvedimento del giudice che non accoglie la richiesta di archiviazione non può trasformarsi in un ordine di imputazione coatta per fatto diverso, pena l'abnormità del provvedimento.
art. 17, d.lgs. n. 274 del 2000 (procedimento dinanzi al Giudice di pace)
Richiamato per l'ambito del procedimento davanti al Giudice di pace; la Corte conferma che i principi relativi all'abnormità dell'ordine di imputazione coatta trovano applicazione anche in tale sede.
art. 335 cod. proc. pen.
Norma relativa alla iscrizione nel registro delle notizie di reato; la Corte distingue tra l'ordine di imputazione coatta (illegittimo se impone un'accusa diversa) e l'ordine di iscrizione nel registro, che è strumentale a nuove indagini e può essere legittimamente ordinato dal giudice.
Massime di principio
- Il giudice investito di una richiesta di archiviazione non può ordinare l'imputazione coatta per un fatto diverso da quello per cui è stata avanzata la richiesta: tale provvedimento è 'abnorme' e può essere cassato.
- Deve distinguersi l'ordine di imputazione coatta (che vincola il pubblico ministero a formulare contestazione per un fatto diverso) dall'ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato (che il giudice può legittimamente impartire per consentire nuove indagini).
- Se il giudice ritiene sussistere un'ipotesi di reato alternativa, la via corretta è richiedere o disporre nuove indagini/iscrizione della notizia di reato, non imporre direttamente l'imputazione coatta.
- La tutela dell'autonomia dell'organo di pubblico ministero impone che eventuali approfondimenti investigativi siano decisi dal PM dopo l'iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p., non imposti dal provvedimento del giudice come imputazione coatta.
- In situazioni analoghe il rimedio plausibile per il ricorrente è il ricorso per cassazione per abnormità del provvedimento; la Corte può annullare senza rinvio e rinviare gli atti all'organo procedente per il prosieguo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26780/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26786/2022 del 12/07/2022
- Sentenza penale · 12 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 26787/2022 del 12/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →