Cassazione Penale, Sentenza n. 4968/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in cassazione, proposto dal difensore del Vitale con quattordici motivi, contestava: 1) presunte violazioni procedurali con riguardo alla celebrazione in primo grado di un'udienza nonostante lo stato di detenzione dell'imputato per altra causa e la mancata validità dell'udienza del 22/11/2019; 2) omissione della dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale; 3) vizio di motivazione circa la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile (Sara Nastri); 4) vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso impugnava la conferma, in appello, della sentenza di condanna pronunziata in primo grado (Tribunale di Salerno, 18/12/2020) per i reati di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha ritenuto non contestata la circostanza processuale relativa all'udienza del 22/11/2019, ha escluso la devoluzione in appello della questione relativa al risarcimento del danno (pertanto inammissibile in cassazione) e ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la personalità negativa dell'imputato e la gravità/protrazione della condotta. Ha altresì ritenuto che la prescrizione non fosse intervenuta, avendo come dies a quo l'ottobre 2014 (cessazione dell'illegittima occupazione), un termine massimo di prescrizione pari a nove anni per effetto dell'aumento per recidiva specifica e considerando i periodi di sospensione indicati in primo grado. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. È stata rigettata la richiesta della parte civile Nastri Sara di liquidazione delle spese del grado, perché la sua difesa non ha fornito un apporto utile alla decisione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020
Richiamata la procedura speciale o le forme di svolgimento del processo previste dal decreto-legge e convertite in legge; la Corte ha dato atto che si è proceduto nelle forme previste da tale norma
art. 633 cod. pen.
Norma sostanziale del codice penale relativa al reato contestato in primo grado (indicazione del tipo di reato per il quale l'imputato è stato condannato)
art. 639-bis cod. pen.
Ulteriore fattispecie penale contestata e confermata in sede di appello e richiamata in cassazione
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi fossero privi della specificità necessaria, determinando l'inammissibilità
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Criterio di ammissibilità dei motivi di cassazione (specificità e rilevanza delle doglianze); la Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il ricorso
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici: censure generiche o indeterminate sono causa di inammissibilità.
- Questioni processuali non contestate in sede di appello o pacifiche nei fatti sono difficilmente riapribili in cassazione.
- Le doglianze sulla liquidazione del danno civile devono essere devolute e dedotte in appello per poter essere esaminate in cassazione; se non lo sono, risultano inammissibili.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere ritenuto legittimo se adeguatamente motivato con richiamo alla personalità e ai precedenti dell'imputato e alla gravità o alla protrazione della condotta.
- Per il calcolo della prescrizione rileva il "dies a quo" collegato alla cessazione della condotta illecita; aumenti per recidiva e periodi di sospensione interrompono o allungano il termine prescrizionale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
- Una parte civile che non abbia fornito un apporto processuale utile alla decisione del giudice di merito può vedersi negata la liquidazione delle spese per quel grado di giudizio.
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