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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00172/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto cinque censure: 1) inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per violazione degli obblighi formali dell'art. 581 c.1 c.p.p.; 2) vizio di motivazione e travisamento probatorio in ordine alla condanna per concorso in omicidio e per detenzione/porto di armi, per presunta errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e mancato confronto con elementi medico-legali, balistici e con le testimonianze oculari; 3) estinzione per prescrizione del reato di detenzione di arma (capo k)); 4) errata applicazione dell'aggravante "mafiosa" (art. 7 d.l. 152/1991 conv. in l. 203/1991) per mancanza del dolo specifico di agevolazione dell'associazione camorristica; 5) vizio nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche (valutare età, contesto sociale e condotta processuale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha in gran parte respinto i motivi del ricorso, ritenendo inammissibile il primo motivo (nullità dell'appello del P.M. non rilevabile nel giudizio di rinvio) e infondati il secondo, il quarto e il quinto motivi. Ha però accolto il terzo motivo in parte, dichiarando estinto per prescrizione il reato di detenzione di arma comune da sparo (capo relativo), applicando la disciplina della prescrizione anteriore alla legge n. 251/2005 come più favorevole in concreto. Di conseguenza dalla pena originaria (anni ventotto di reclusione) è stata scalata la pena attribuita al reato estinto (un anno), rideterminando la pena in anni ventisette di reclusione. La condanna per il restante capo (porto di arma in luogo pubblico aggravato) è stata confermata e rimane prescritta soltanto la detenzione.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Imposta l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale e di riesaminare i collaboratori di giustizia nel giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto che la Corte di appello abbia ottemperato disponendo nuove assunzioni di prove dichiarative

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Disciplina i requisiti formali dell'appello del P.M.; la Corte ha ritenuto che una eventuale irregolarità non poteva essere fatta valere nel giudizio di rinvio per effetto del giudicato di legittimità

  • art. 192, commi 1 e 3, c.p.p.

    Criteri di valutazione della prova testimoniale; richiamati in relazione all'apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori

  • art. 110 e art. 575 c.p.

    Richiamati in relazione al concorso nel reato e al delitto di omicidio; la Corte ha ritenuto sufficiente la valutazione del contributo consapevole del concorrente anche se non identificato come sparatore materiale

  • art. 10, 12 e 14, l. n. 497 del 1974

    Norme sulla detenzione e porto di armi comuni da sparo; utilizzate per inquadrare i reati di detenzione e porto contestati all'imputato

  • art. 7 d.l. 152/1991 conv. in l. n. 203/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.)

    Aggravante per avere agevolato associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto provata la conoscenza da parte dell'imputato della finalità camorristica e quindi legittima l'applicazione dell'aggravante anche in presenza di ruolo non primario nella pianificazione

  • art. 157 e art. 160 c.p.

    Disposizioni sulla prescrizione: la Corte ha effettuato il confronto tra la disciplina anteriore e quella posteriore alla legge n. 251/2005 e ha applicato la normativa nel modo più favorevole in concreto al reo, con esito di estinzione per prescrizione del reato di detenzione

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251

    Modifiche alle norme sulla prescrizione: la Corte ha considerato che, nonostante alcune novità possano apparire meno favorevoli in astratto, la disciplina anteriore risultava più favorevole in concreto per il reato di detenzione considerato

  • art. 627, comma 4, c.p.p.

    Principio dell'inoppugnabilità delle sentenze di legittimità nel giudizio di rinvio; utilizzato per escludere la contestazione di nullità formatasi nei precedenti gradi nel giudizio di rinvio

  • art. 625-bis c.p.p.

    Rimedio straordinario previsto per errori materiali o di fatto che possono emendare il giudicato; citato come eccezione alla regola dell'inoppugnabilità

  • art. 132 e art. 133 c.p.

    Principi direttivi per la determinazione della pena e per le circostanze attenuanti/agggravanti; la Corte ha ritenuto che la determinazione della pena sia lasciata alla discrezionalità del giudice di merito purché motivata

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la Corte è vincolata dal giudicato di legittimità: le nullità o inammissibilità non eccepite nel giudizio di cassazione precedente non possono essere nuovamente rilevate, salvo i casi di errore materiale o di fatto rimediabili con strumenti straordinari.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare una condanna anche se presentano discrasie su dettagli secondari, purché sussista convergenza sul nucleo essenziale dei fatti, credibilità soggettiva dei dichiarante, riscontri esterni o tra chiamate e autonomia delle fonti.
  • La chiamata in reità 'de relato' è utilizzabile come prova piena solo se valutata unitariamente (specificità, coerenza, costanza, spontaneità), con accertamento dei rapporti tra dichiarante e fonte diretta e con riscontri individualizzanti esterni.
  • L'aggravante 'mafiosa' ha natura soggettiva: è sufficiente che il concorrente fosse consapevole della finalità di agevolazione dell'associazione, anche se non abbia partecipato direttamente alla pianificazione; la conoscenza della finalità può desumersi da elementi fattuali e dalle comunicazioni tra affiliati.
  • In tema di prescrizione occorre applicare la legge più favorevole in concreto tra quelle susseguitesi; la determinazione del termine può variare in ragione delle modifiche legislative e degli atti interruttivi, e ciò può condurre all'estinzione di singoli capi anche se altri collegati permangono.
  • La valutazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo l'eventuale arbitrarietà o illogicità della motivazione, non il merito della graduazione se adeguatamente motivata.
  • La decisione del Tribunale del riesame riguardante la carenza di gravi indizi nel procedimento cautelare non vincola il giudice del merito circa la valutazione del materiale probatorio ai fini della responsabilità penale.

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