Cassazione Civile, Ordinanza n. 08807/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, a seguito di accertamento induttivo puro, ha rideterminato per il 2016 il reddito d'impresa, il valore della produzione IRAP e le operazioni IVA attive e passive della società, recuperando imposte, interessi e sanzioni. La società aveva impugnato l'atto e in primo grado aveva ottenuto un accoglimento solo parziale; in appello, però, la CTR ha riformato la decisione ritenendo legittimo il metodo di ricostruzione dei ricavi fondato sulla percentuale di ricarico già utilizzata per l'annualità precedente, in presenza di ricavi e costi ritenuti simili. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 39, comma 2, e 32, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 83 e 109 TUIR, sostenendo: (i) che l'Ufficio avrebbe considerato i prelevamenti come acquisti nella parte IVA dell'accertamento, ma non nella parte IRES e IRAP; (ii) che la CTR avrebbe erroneamente preteso la prova di costi ulteriori, trascurando che nell'accertamento induttivo i costi devono essere comunque ricostruiti e che non può emergere un reddito lordo, incompatibile con il concetto di reddito netto e con la capacità contributiva; (iii) che l'art. 39, comma 2, non consentirebbe una determinazione del reddito priva di una corretta considerazione delle componenti negative.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inconferente e, per il resto, infondato. Ha osservato preliminarmente che l'avviso impugnato derivava da accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. a) e c), d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972, reso necessario da dichiarazioni fiscali considerate nulle, dall'omessa indicazione del reddito d'impresa e degli elementi per l'IVA, nonché dalla sottrazione delle scritture obbligatorie. Ha poi precisato che nella specie non veniva in rilievo alcun accertamento fondato su indagini bancarie, sicché il richiamo all'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 era inconferente e il motivo, sotto tale profilo, inammissibile. Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell'accertamento globalmente induttivo del reddito d'impresa, l'Ufficio deve ricostruire il reddito tenendo conto anche dei componenti negativi, o determinandoli induttivamente, per evitare di tassare il profitto lordo anziché quello netto. Tuttavia, ha rilevato che nel caso concreto l'Amministrazione aveva comunque considerato anche i costi, utilizzando la percentuale di ricarico fondata sul dato storico dell'anno precedente, e che la società non aveva fornito prova di costi maggiori rispetto a quelli riconosciuti dall'Ufficio. Per questo il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge sostanziale; la Corte esamina la doglianza nei limiti del vizio dedotto.
art. 39, comma 2, lett. a) e c), d.P.R. n. 600 del 1973
fondamento dell'accertamento induttivo puro; consente la ricostruzione presuntiva del reddito e, se necessario, anche dei componenti negativi quando il contribuente non abbia indicato dati attendibili né esibito le scritture.
art. 32, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamo ritenuto inconferente perché la controversia non riguardava indagini bancarie.
art. 83 TUIR
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la base imponibile deve essere coerente con il concetto di reddito netto.
art. 109 TUIR
richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessaria considerazione delle componenti negative del reddito.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per qualificare l'accertamento IVA come induttivo puro in presenza di dichiarazioni e documentazione inidonee.
art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma relativa alle scritture e registri obbligatori sottratti o non esibiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
base per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo puro del reddito d'impresa l'Amministrazione deve ricostruire non solo i componenti positivi ma anche quelli negativi, anche in via presuntiva, per evitare che a tassazione sia sottoposto il profitto lordo anziché quello netto.
- Quando l'Ufficio abbia già considerato una quota di costi nella ricostruzione induttiva, il contribuente che invochi costi ulteriori ha l'onere di provarne l'esistenza e l'entità maggiore rispetto a quanto riconosciuto dall'Amministrazione.
- Il richiamo a norme sull'accertamento bancario è inconferente se l'atto impugnato non si fonda su indagini finanziarie; in tale ipotesi la relativa censura è inammissibile.
- La determinazione del reddito mediante percentuale di ricarico può essere legittima se fondata su dati storici attendibili e se la base di calcolo comprende anche i costi rilevati, in coerenza con la capacità contributiva.
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