Sentenza n. 237/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro che aveva condannato la Regione al pagamento del risarcimento dei danni da attraversamento stradale di un cinghiale e delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112-115 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Giudice di Pace divenuta definitiva, notificata alla Regione Basilicata il 13 dicembre 2023. Il titolo aveva riconosciuto al primo ricorrente la somma di euro 1.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal sinistro al soddisfo, e all'avvocata antistataria il compenso professionale e le spese di causa, oltre accessori di legge. I ricorrenti hanno dedotto il perdurante inadempimento dell'amministrazione e chiesto la corresponsione delle somme dovute. Il TAR ha preliminarmente verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, nonché il deposito della certificazione attestante il passaggio in giudicato richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a. La Regione, non costituita, non ha allegato né provato l'adempimento parziale o integrale dell'obbligazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'obbligo della Regione Basilicata di dare esecuzione al titolo giudiziale. In assenza di contestazioni o prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione non costituita, il giudice ha ritenuto incontestato il perdurare dell'inottemperanza. Ha determinato le modalità di calcolo delle somme dovute al danneggiato: per il primo anno dalla data del sinistro spettano gli interessi legali sulla sorte capitale; per il periodo successivo sino alla pubblicazione del titolo spettano gli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata; dopo la pubblicazione della sentenza il debito di valore si trasforma in debito di valuta e maturano soltanto gli interessi legali sino al saldo. Quanto al credito dell'avvocata antistataria, il TAR ha riconosciuto il compenso professionale di euro 1.265,00, gli interessi legali dalla pubblicazione del titolo, il rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA secondo le modalità indicate, nonché le spese vive di euro 159,93 con interessi legali. È stato assegnato alla Regione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un suo delegato, con compenso di euro 500,00 a carico della Regione. L'amministrazione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112-115 c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede, ai fini dell'azione di ottemperanza, il deposito della certificazione attestante il passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale disposizione relativa alla certificazione del passaggio in giudicato prodotta dai ricorrenti.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Il decorso del termine di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce presupposto di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014
Prevede il rimborso forfettario delle spese generali nella misura applicata dal giudice sulle competenze professionali.
art. 6, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo
L'IVA sulle prestazioni professionali viene determinata al momento del pagamento del corrispettivo.
art. 16 d.l. n. 41/1995, convertito nella l. n. 85/1995
L'IVA va applicata anche sulla CPA, secondo il criterio seguito dal giudice nella liquidazione del credito professionale.
art. 30 d.lgs. n. 546/1992
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo avente ad oggetto un'obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, l'azione è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e sia stata prodotta la certificazione del passaggio in giudicato richiesta dall'art. 114, comma 2, c.p.a.
- Quando l'amministrazione intimata non si costituisce in giudizio, non assolve all'onere di provare l'adempimento, anche parziale, del titolo esecutivo e non contesta il credito, il perdurare dell'inottemperanza può essere ritenuto incontestato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può determinare direttamente le somme dovute in esecuzione del titolo, comprese rivalutazione, interessi e accessori, fissando un termine per il pagamento e nominando preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
- Per un'obbligazione risarcitoria qualificabile come debito di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali devono essere cumulati secondo il criterio temporale indicato dalla giurisprudenza; dalla pubblicazione della sentenza di liquidazione, la somma complessivamente determinata si converte in debito di valuta e maturano soltanto gli interessi legali sino al soddisfo.
- Nel giudizio di ottemperanza le spese accessorie e i compensi professionali relativi agli atti successivi al titolo e funzionali all'introduzione del giudizio rientrano nelle spese del giudizio di ottemperanza, da porre a carico dell'amministrazione soccombente.
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