Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/02/2018 n. 677 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO - Esecuzione forzata - Impugnazione - Giurisdizione tributaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. 602/1973, insieme a undici cartelle di pagamento e cinque intimazioni, deducendo l'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti e plurime violazioni delle norme sulle modalità e sui soggetti abilitati alla notificazione. Ha sostenuto che tali vizi consentissero l'impugnazione degli atti presupposti unitamente al primo atto successivo notificato, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformando la sentenza di primo grado che aveva negato la giurisdizione tributaria. Ha dichiarato che spetta al giudice tributario conoscere dell'impugnazione del pignoramento presso terzi quando si contesta la validità o la notificazione del titolo esecutivo tributario, anche nella fase espropriativa. Il procedimento è stato rimesso alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. 546/1992, affinché esamini nel merito le contestazioni. Le spese sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente all'epoca.

Norme richiamate

  • Articoli 2 e 19 del d.lgs. 546/1992

    «contro gli atti impugnabili indicati dall'articolo 19»; la giurisdizione tributaria comprende le controversie aventi ad oggetto tributi e relativi atti

    Consentono di impugnare l'atto successivo notificato, come il pignoramento, insieme agli atti presupposti non validamente notificati, quando la contestazione riguarda la fondatezza della pretesa tributaria o del titolo esecutivo.

  • Art. 57 del d.P.R. 602/1973

    Disciplina le opposizioni nell'esecuzione forzata tributaria

    Letto insieme agli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992, non esclude la giurisdizione tributaria quando l'opposizione al pignoramento deduce l'omessa o invalida notificazione della cartella o degli altri atti presupposti.

  • Art. 72-bis del d.P.R. 602/1973

    Pignoramento dei crediti del debitore presso terzi

    Il pignoramento presso terzi, pur essendo un atto della fase esecutiva, può essere esaminato dal giudice tributario quando la contestazione investe il titolo esecutivo tributario e la regolarità degli atti presupposti.

  • Articoli 26 e 46 del d.P.R. 602/1973

    Riguardano le modalità di notificazione delle cartelle e degli atti della riscossione; la loro eventuale violazione può incidere sulla validità della pretesa azionata esecutivamente.

  • Art. 60 del d.P.R. 600/1973

    Stabilisce regole per la notificazione degli atti tributari, la cui inosservanza può essere fatta valere mediante impugnazione dell'atto successivo validamente conosciuto.

  • Art. 7 della legge 890/1982

    Disciplina alcune modalità della notificazione a mezzo posta; il contribuente può contestare il mancato rispetto delle garanzie previste.

  • Art. 59 del d.lgs. 546/1992

    In caso di erronea declinatoria della giurisdizione, consente la rimessione della causa al giudice tributario competente.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017

    Ha affermato che l'opposizione al pignoramento tributario basata sull'omessa o invalida notificazione degli atti presupposti è ammissibile davanti al giudice tributario, indipendentemente dalla fondatezza effettiva della contestazione sulla notificazione.

Massime di principio

  • Quando un pignoramento tributario viene contestato sostenendo che cartelle o intimazioni non siano mai state validamente notificate, la controversia appartiene in linea generale alla giurisdizione del giudice tributario.
  • La fase esecutiva non determina automaticamente il passaggio al giudice ordinario: occorre verificare se la contestazione riguarda meri vizi dell'esecuzione oppure la validità, esistenza o notificazione del titolo tributario.
  • L'atto successivo validamente conosciuto, come il pignoramento, può consentire l'impugnazione congiunta degli atti presupposti non notificati, nei limiti e nei termini previsti dal processo tributario.
  • La decisione sulla giurisdizione non equivale alla vittoria nel merito: il giudice tributario deve poi verificare concretamente la regolarità delle notifiche e la fondatezza delle pretese.
  • In situazioni analoghe è essenziale indicare specificamente quali cartelle o atti presupposti si contestano e quali vizi di notificazione vengono dedotti, allegando gli elementi disponibili a sostegno.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.