Corte di giustizia, Ordinanza C-504/20
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 14 aprile 2021. — Lukáš Wagenknecht contro Consiglio europeo. — Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea – Lotta contro le frodi – Riunioni del Consiglio europeo – Quadro finanziario pluriennale – Richiesta di esclusione del rappresentante della Repubblica ceca a causa di un asserito conflitto d’interessi – Risposta che eccepisce una mancanza di competenza – Ricorso per carenza – Asserita mancanza di azione da parte del Consiglio europeo – Irricevibilità – Presa di posizione – Legittimazione ad agire – Interesse ad agire. — Causa C-504/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Lukáš Wagenknecht contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso per carenza nei confronti del Consiglio europeo. La lettera del 24 giugno 2019, con cui il Consiglio europeo aveva negato di poter accogliere la richiesta di escludere il primo ministro ceco dalle riunioni, è stata qualificata come presa di posizione sufficiente a porre fine alla presunta inerzia. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati irricevibili, infondati o inoperanti, inclusa l’impugnazione dell’ordinanza cautelare proposta nello stesso atto.
Impugnazione respinta contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile un ricorso per carenza contro il Consiglio europeo, per avere quest’ultimo risposto alla richiesta di agire e quindi escluso la sussistenza di un’inerzia impugnabile.
La questione giuridica
Se la lettera del Consiglio europeo del 24 giugno 2019 costituisse una presa di posizione idonea a porre fine alla pretesa carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE; se il Tribunale avesse erroneamente negato la legittimazione e l’interesse ad agire; se fosse viziata la motivazione sul merito svolta ad abundantiam; e se fosse ammissibile impugnare, nello stesso atto, l’ordinanza resa in sede di provvedimenti provvisori e proporre una domanda cautelare.
Principio di diritto
Un ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE è irricevibile se, prima della sua proposizione, l’istituzione destinataria ha già preso posizione sulla richiesta di agire, anche respingendola per difetto di competenza in modo chiaro e definitivo; tale presa di posizione fa cessare l’inerzia. Le censure contro la motivazione sul merito resa dal Tribunale ad abundantiam sono inoperative quando la declaratoria di irricevibilità è sorretta da un motivo autonomo corretto. Inoltre, un’impugnazione e una domanda di provvedimenti provvisori contro un’ordinanza del presidente del Tribunale devono essere proposte con atti separati; in difetto, sono manifestamente irricevibili. La Corte respinge quindi integralmente l’impugnazione.
Norme richiamate
- articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- articolo 181 del regolamento di procedura della Corte
- articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- articolo 190, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- articolo 160, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte
- articolo 137 del regolamento di procedura della Corte
- articolo 265 TFUE
- articolo 263, quarto comma, TFUE
- articolo 279 TFUE
- articolo 325, paragrafo 1, TFUE
- articolo 15, paragrafo 2, TUE
- articolo 13 TUE
- articolo 2 TUE
- articolo 4, paragrafo 2, TUE
- articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- articoli 130, paragrafi 3 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
- articoli 133 a 141 del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 6 CEDU
- articolo 2 CEDU
- articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale sul ricorso per carenza
La causa C-504/20 P riguarda un’impugnazione, proposta da Lukáš Wagenknecht, avverso l’ordinanza del Tribunale del 17 luglio 2020 che aveva dichiarato irricevibile, e in ogni caso manifestamente infondato, il suo ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE contro il Consiglio europeo. Il ricorrente chiedeva che fosse constatata l’illegittima omissione dell’istituzione di agire sulla sua richiesta di escludere il primo ministro ceco da riunioni del Consiglio europeo relative al quadro finanziario pluriennale 2021/2027, per asserito conflitto d’interessi.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, membro del Senato della Repubblica ceca, aveva inviato il 5 giugno 2019 una richiesta al Consiglio europeo affinché escludesse il primo ministro Andrej Babiš dalle riunioni del Consiglio europeo e da quelle sui negoziati del QFP 2021/2027, in ragione di presunti interessi personali e familiari nel gruppo Agrofert. Il Consiglio europeo rispose il 24 giugno 2019 affermando, in sintesi, che la composizione del Consiglio europeo è fissata dall’articolo 15, paragrafo 2, TUE e che non gli compete decidere quale autorità nazionale rappresenti lo Stato membro né chi debba essere invitato alle riunioni.
Il 21 ottobre 2019 il ricorrente adì il Tribunale con un ricorso per carenza. Il Consiglio europeo eccepì l’irricevibilità; successivamente il presidente del Tribunale dispose il non luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori proposta dal ricorrente ai sensi dell’articolo 279 TFUE.
Questioni esaminate dalla Corte
In impugnazione, il ricorrente deduceva sedici motivi, tra cui:
- violazione delle condizioni di ricevibilità del ricorso per carenza;
- errata valutazione della legittimazione e dell’interesse ad agire;
- violazione dei diritti fondamentali e di vari principi del diritto dell’Unione;
- erroneità della motivazione sul merito resa dal Tribunale ad abundantiam;
- violazione delle norme sulle spese;
- impugnazione dell’ordinanza resa in sede di procedimento sommario e domanda di provvedimenti provvisori formulate nello stesso atto.
Normativa e giurisprudenza richiamate
La Corte richiama, in particolare, l’articolo 265 TFUE sul ricorso per carenza, l’articolo 263 TFUE sul ricorso di annullamento, l’articolo 279 TFUE sui provvedimenti provvisori, l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte e varie disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale. Richiama inoltre l’articolo 15, paragrafo 2, TUE sulla composizione del Consiglio europeo, l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, l’articolo 61 del regolamento finanziario 2018/1046, gli articoli 2, 4, 13 e 15 TUE, l’articolo 47 della Carta e gli articoli 2 e 6 CEDU.
Sul piano giurisprudenziale, viene ribadito che il ricorso per carenza è irricevibile se l’istituzione ha già preso posizione prima della proposizione del ricorso, anche mediante un rifiuto motivato di agire, specie se fondato su difetto di competenza. È inoltre richiamato il principio secondo cui le censure contro motivazioni sovrabbondanti sono inoperanti.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità del ricorso per carenza
La Corte conferma la valutazione del Tribunale: la lettera del Consiglio europeo del 24 giugno 2019 costituisce una presa di posizione chiara e definitiva sulla richiesta del 5 giugno 2019. Poiché tale risposta era intervenuta prima del ricorso, mancavano le condizioni per un ricorso per carenza.
La Corte respinge l’argomento secondo cui la lettera sarebbe stata contraddittoria o poco chiara: il Tribunale non aveva affermato che il ricorrente dovesse fare affidamento su un intervento del Consiglio europeo, ma si era limitato a constatare che l’istituzione aveva spiegato in modo chiaro perché non poteva accogliere la richiesta. La Corte osserva inoltre che non vi è contraddizione tra l’affermazione di attribuire massima importanza alla lotta contro la frode e il rifiuto di agire per difetto di competenza.
Legittimazione, interesse ad agire e motivi inoperanti
Poiché la declaratoria di irricevibilità era già corretta sulla base della presa di posizione del Consiglio europeo, la Corte non ritiene necessario esaminare nel merito l’eventuale errore del Tribunale circa la legittimazione e l’interesse ad agire. I motivi che criticano tali passaggi sono dunque dichiarati inoperanti, perché non potrebbero comunque incidere sul dispositivo.
La Corte respinge anche le doglianze fondate sull’articolo 6 CEDU, sull’articolo 47 della Carta e sull’articolo 2 TUE: i requisiti di ricevibilità devono essere interpretati alla luce dei diritti fondamentali, ma senza alterare il sistema di tutela giurisdizionale previsto dai Trattati.
Motivazione sul merito resa ad abundantiam
I motivi diretti contro i punti dell’ordinanza impugnata relativi al merito sono dichiarati inoperanti. Il Tribunale aveva esaminato il merito solo ad abundantiam, ma non era necessario, poiché il ricorso era già irricevibile. Di conseguenza, anche la censura secondo cui il Tribunale avrebbe violato le norme processuali del Tribunale trattando il merito in sede di ordinanza è respinta come inoperante.
Impugnazione dell’ordinanza cautelare e domanda di provvedimenti provvisori
Il ricorrente aveva incluso nell’impugnazione anche la critica all’ordinanza del presidente del Tribunale resa in sede di procedimento sommario, e una domanda cautelare. La Corte osserva che, ai sensi delle norme statutarie e processuali richiamate, tali domande devono essere presentate con atto separato. Poiché ciò non è avvenuto, sia l’impugnazione dell’ordinanza cautelare sia la domanda di provvedimenti provvisori sono dichiarate manifestamente irricevibili.
Spese e dispositivo
La Corte richiama l’articolo 58, secondo comma, dello Statuto, secondo cui un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente le spese, e dichiara irricevibile anche il motivo sulle spese, in quanto tutti gli altri motivi erano stati respinti. L’impugnazione è quindi integralmente respinta, in parte come manifestamente irricevibile e in parte come manifestamente infondata, con condanna del ricorrente a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, in materia di ricorso per carenza, una risposta espressa dell’istituzione destinataria che neghi di poter o voler agire, anche per difetto di competenza, elimina l’inerzia e rende irricevibile il ricorso ex articolo 265 TFUE. Conferma altresì che le censure contro motivazioni svolte solo in via subordinata sono inoperative e che le impugnazioni o domande cautelari devono rispettare rigorosamente le forme processuali previste dai Trattati e dal regolamento di procedura della Corte.
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