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Ordinanza

Ordinanza n. 5410/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 19892/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 19892/2025 e gli atti della procedura concorsuale, con particolare riferimento alla formazione di graduatorie distinte per sesso

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le candidate hanno appellato la sentenza del TAR Lazio, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, questioni relative alla legittimità della distinzione tra concorrenti di sesso femminile e concorrenti di sesso maschile nell'ambito della procedura concorsuale per agenti di polizia penitenziaria e alla possibile necessità di una graduatoria unica. Il Consiglio di Stato ha rilevato che i concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori, i quali abbiano conseguito un punteggio inferiore al più alto ottenuto dalle appellanti, potrebbero essere sopravanzati dalle candidate qualora fosse formata una graduatoria unica; tali concorrenti sono pertanto titolari di un interesse a contraddire. La Sezione ha inoltre ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle mansioni degli agenti di polizia penitenziaria, sulle attività di vigilanza e osservazione nelle sezioni detentive che comportano un contatto diretto e continuativo con i detenuti e sulle mansioni attribuibili al personale femminile negli istituti penitenziari o nei settori maschili.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha ordinato alle appellanti l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti di sesso maschile dichiarati vincitori con punteggio inferiore al più alto conseguito dalle appellanti. Considerato l'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato la notificazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 41, comma 3, e 95, commi 1 e 3, c.p.a., prescrivendo la pubblicazione di un avviso entro il 15 settembre 2026 e il deposito della relativa prova entro il 30 settembre 2026; l'avviso dovrà restare pubblicato sino alla definizione del giudizio. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 64, comma 3, c.p.a., che il Ministero della Giustizia depositi entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una dettagliata relazione sulle mansioni degli agenti di polizia penitenziaria, sulle attività di vigilanza e osservazione con contatto continuativo con i detenuti e sulle mansioni del personale femminile. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 26 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 95, commi 1 e 3, c.p.a.

    integrazione del contraddittorio

    Consente di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, in ragione dell'esito potenzialmente favorevole del giudizio, abbiano interesse a contraddire.

  • art. 41, comma 3, c.p.a.

    notificazione con modalità autorizzate dal giudice

    È stato individuato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    approfondimento istruttorio

    Consente al giudice di ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione di chiarimenti sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento dell'appello e la conseguente formazione di una graduatoria unica potrebbero pregiudicare concorrenti dichiarati vincitori, questi devono essere chiamati a partecipare al giudizio quali controinteressati, se il loro punteggio è inferiore a quello rilevante conseguito dagli appellanti.
  • In presenza di un numero particolarmente elevato di controinteressati, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami con pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, indicando puntualmente contenuti, termini e obblighi di deposito della prova della pubblicazione.
  • Quando la decisione dipende dalla concreta organizzazione delle mansioni del personale pubblico e dalla compatibilità di tali mansioni con differenziazioni basate sul sesso, il giudice può ordinare all'amministrazione una relazione istruttoria dettagliata sulla disciplina interna e sulle attività effettivamente esercitate.

Come è indicizzato

MaterieIn house e affidamenti senza garaReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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