Sentenza n. 4730/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 872/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento disciplinare con cui erano state irrogate la deplorazione e la pena pecuniaria pari a un trentesimo della retribuzione fissa mensile
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il dipendente aveva impugnato la sanzione disciplinare contestando i fatti addebitati, la loro rilevanza disciplinare, la carenza dell’elemento psicologico, la violazione delle regole procedimentali, nonché la sproporzione della sanzione. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo provati gli episodi di incuria e disservizio, ordinatori i termini del procedimento disciplinare e proporzionate le sanzioni. In appello è stata dedotta la violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 449/1992 in materia di illeciti e sanzioni disciplinari, l’erronea interpretazione della legge, la carenza dei presupposti e dell’elemento soggettivo, la violazione dei principi di gradualità e proporzionalità, nonché degli artt. 63 e 64 c.p.a. e dell’art. 2697 c.c. L’appellante ha sostenuto che il TAR avesse recepito acriticamente la ricostruzione dell’amministrazione senza considerare la carenza di personale, la distanza della spiaggia dagli uffici, i vincoli derivanti dall’ordine di servizio, il dissidio organizzativo con i superiori e l’avvenuta esecuzione delle opere. Il Consiglio di Stato ha ritenuto provati alcuni episodi di incuria e disservizio, ma ha rilevato che l’amministrazione non aveva adeguatamente considerato le concomitanti difficoltà operative: la disponibilità di una sola unità di supporto, la pluralità e complessità degli incarichi, le richieste di personale aggiuntivo, le regole più rigide sull’orario e sul lavoro straordinario e l’inadeguata ripartizione dei compiti con la sorveglianza generale.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata. Il Consiglio di Stato ha escluso che la contestazione fosse infondata in fatto, riconoscendo la prova di carenze igieniche, rifiuti non rimossi, danneggiamento della passerella, mancanza della manichetta antincendio e mancata tempestiva rimozione di un albero. Tuttavia, tali elementi non potevano essere valutati isolatamente. La carenza di personale, l’eccessiva ampiezza delle mansioni, la rigidità del nuovo ordine di servizio e la confusa attribuzione dei compiti alla sorveglianza generale avevano reso particolarmente difficoltosa la gestione del villaggio e attenuato il disvalore soggettivo e oggettivo della condotta. L’amministrazione avrebbe dovuto considerare tali circostanze nella verifica della sussistenza dell’illecito e, comunque, nella scelta di una sanzione proporzionata e più lieve. L’omessa ponderazione ha reso illegittima l’irrogazione congiunta della deplorazione e della pena pecuniaria. Il provvedimento disciplinare è stato annullato, con condanna dell’amministrazione alle spese del doppio grado, liquidate in euro 4.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 449/1992
La disposizione è richiamata tra quelle che l’appellante assume violate in relazione alla qualificazione della condotta disciplinare.
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 449/1992
La disposizione è richiamata tra quelle che l’appellante assume violate in relazione alla sanzione disciplinare irrogata.
artt. 15 e 16 d.lgs. n. 449/1992
Secondo la sentenza di primo grado, i termini previsti per il procedimento disciplinare hanno natura ordinatoria e la loro violazione non comporta decadenza; il Consiglio di Stato non fonda tuttavia su tale profilo l’accoglimento dell’appello.
art. 12 Statuto dell’Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione penitenziaria, DPCM 21 febbraio 2008
La disposizione individuava i compiti e le responsabilità del gestore del villaggio; il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sua applicazione dovesse essere coordinata con le concrete condizioni organizzative e operative del servizio.
artt. 63 e 64 c.p.a.
Richiamati dall’appellante in relazione all’attività istruttoria e alla valutazione della prova; la decisione valorizza la documentazione acquisita, ma ritiene insufficiente la valutazione complessiva delle circostanze organizzative.
art. 2697 c.c.
Richiamato dall’appellante in materia di onere della prova; il Consiglio di Stato ha ritenuto provati gli episodi di disservizio, ma ha comunque censurato la mancata considerazione delle circostanze attenuanti ai fini della responsabilità disciplinare e della proporzionalità della sanzione.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare il giudice può ritenere provati i fatti materiali contestati e, nondimeno, annullare la sanzione quando l’amministrazione non abbia valutato adeguatamente le concrete condizioni organizzative e operative nelle quali la condotta si è verificata.
- La carenza di personale, l’eccessiva pluralità delle mansioni, l’inadeguatezza degli strumenti organizzativi e la sovrapposizione o ambiguità nella ripartizione dei compiti sono circostanze rilevanti per accertare l’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare e per graduare la sanzione.
- Il principio di proporzionalità delle sanzioni disciplinari impone di correlare la misura applicata non soltanto alla materialità dell’inadempimento, ma anche al disvalore soggettivo e oggettivo della condotta, valutato alla luce del contesto concreto.
- L’amministrazione non può fondare la sanzione disciplinare su una valutazione atomistica degli episodi contestati, omettendo di ponderare le circostanze organizzative che abbiano contribuito alla produzione del disservizio e possano attenuare la responsabilità dell’incolpato.
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