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Sentenza

Sentenza n. 249/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. N. -OMISSIS- datato -OMISSIS- e notificato in data 8.9.2022 emesso dalla Prefettura di Cuneo che dispone il rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ai sensi dell'art 103, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020.

Giustizia amministrativa202201105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell'istanza di emersione del lavoro irregolare e di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di rigetto della domanda di emersione del lavoro irregolare, fondato sulla causa ostativa prevista dall'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020. L'amministrazione aveva valorizzato diverse condanne penali, tra cui quelle per falsità in atti, sostituzione di persona, furto e altri reati connessi al tentativo di attraversare la frontiera utilizzando il passaporto di altra persona, nonché precedenti provvedimenti di espulsione non ottemperati. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo che l'amministrazione avesse fatto discendere automaticamente il rigetto dalle condanne senza accertare l'attuale e concreta pericolosità sociale. Ha inoltre invocato l'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, lamentando l'omessa considerazione della durata della permanenza in Italia, del matrimonio, della presenza di figli e del sostegno familiare garantito dal fratello. Ha sostenuto che i reati fossero stati commessi quando si trovava in condizioni di irregolarità e non poteva reperire un'attività lavorativa regolare.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito la disciplina dell'art. 103 d.l. n. 34/2020, rilevando che l'accesso alle procedure di emersione è precluso agli stranieri considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza ai sensi del comma 10, lett. d). Secondo il Collegio, la disposizione collega alle condanne per i reati richiamati una presunzione assoluta di pericolosità, che esclude la necessità di un'ulteriore verifica concreta dell'attualità della minaccia al momento della domanda. Tale presunzione non è stata ritenuta arbitraria o irragionevole, alla luce dei criteri elaborati dalla Corte costituzionale sulle presunzioni assolute. In particolare, il TAR ha attribuito speciale rilievo alla condanna relativa alla sottrazione del passaporto di altra persona e al tentativo di espatrio mediante l'utilizzo del documento, qualificando la condotta come espressiva di recidiva, pericolosità sociale e capacità delinquenziale, anche perché commessa durante una situazione di totale irregolarità e dopo una precedente condanna per falsità e provvedimenti di espulsione non eseguiti. L'amministrazione, trattandosi di causa ostativa direttamente prevista dalla legge e ritenuta non irragionevole, era tenuta alla mera applicazione del dato normativo e non poteva derogare al rigetto sulla base della situazione familiare e personale dell'interessato. Il TAR ha inoltre valorizzato ulteriori procedimenti penali, tra cui quello per violazione dell'ordine di espulsione, quale indice della persistente volontà di permanere irregolarmente in Italia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 in favore dell'amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri; oppure per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri

    Disciplina le procedure di emersione del lavoro irregolare e la possibile stipula di contratti di lavoro subordinato con cittadini stranieri.

  • art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: … d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone

    Prevede una causa ostativa all'accesso alle procedure di emersione per gli stranieri considerati minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza; secondo il TAR, per le condanne richiamate dalla disposizione opera una presunzione assoluta di pericolosità non irragionevole.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale

    Il ricorrente ne ha invocato l'applicazione per ottenere la valutazione dei vincoli familiari e della durata del soggiorno; il TAR ha ritenuto prevalente la causa ostativa automatica prevista dall'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020.

  • art. 14, comma 5-quater, d.lgs. n. 286/1998

    Riguarda la violazione dell'ordine di espulsione; il relativo procedimento penale è stato valorizzato dal TAR come ulteriore elemento indicativo della volontà di permanere irregolarmente in Italia.

  • art. 381 c.p.p.

    La disposizione è richiamata dall'art. 103, comma 10, lett. d), d.l. n. 34/2020 quale parametro per individuare le condanne rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità.

  • art. 3 Cost.

    Il TAR ha richiamato la giurisprudenza costituzionale per escludere che la disciplina legislativa della regolarizzazione e dell'ingresso e soggiorno degli stranieri contrasti con il principio di eguaglianza.

Massime di principio

  • Quando una disciplina legislativa di emersione o regolarizzazione prevede l'esclusione degli stranieri considerati minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza e collega tale esclusione a determinate condanne penali, la condanna può operare come presunzione assoluta di pericolosità se la presunzione non è arbitraria o irragionevole.
  • Una presunzione assoluta legislativa è costituzionalmente compatibile con il principio di eguaglianza quando risponde a dati di esperienza generalizzati e non sia agevole formulare ipotesi concrete contrarie alla generalizzazione posta a suo fondamento.
  • In presenza di una causa ostativa direttamente e tassativamente prevista dalla legge, ritenuta non irragionevole, l'amministrazione è tenuta ad applicarla e non deve svolgere un'ulteriore valutazione discrezionale sull'attualità della pericolosità né può superare il divieto sulla base dei legami familiari o della durata del soggiorno.
  • La reiterazione di condotte commesse durante la permanenza irregolare, il mancato adempimento di provvedimenti di espulsione e la commissione di reati contro la fede pubblica e il patrimonio possono concorrere a confermare la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'esclusione da una procedura di emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicità

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