Sentenza n. 126/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento per quanto attiene al ricorso introduttivo: - della deliberazione P.G. 540417/2019 del 2 dicembre 2019, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); - della delibera della Giunta comunale di Bologna, P.G. 729102/2022 di data 2 novembre 2022, (Linee di Indirizzo PPTU), di approvazione delle linee di indirizzo per la realizzazione del Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) "Bologna Città 30"; - della delibera della Giunta comunale di Bologna P.G. n. 410039/2023 del 13 giugno 2023 e relativi allegati con la quale è stato approvato il Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) "Bologna Città 30"; - della determina dirigenziale P.G. 552429/2023 del 24 agosto 2023 e relativi allegati, con la quale è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei segnali orizzontali e verticali per l’implementazione della Città 30; - della delibera del Consiglio della città Metropolitana n. 54/2019 del 27 novembre 2019 e relativi allegati, con la quale è stato approvato il piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), relativa alla parte del PUMS in cui si prevede che il concetto di “zona 30” deve evolvere in quello di “città 30”; - di tutte le ordinanze con cui è stata ordinata l''istituzione della ZONA 30 KM/H, nelle singole aree della città e più precisamente la prot. n. 693560/2023, la 691042/2023, la 692781/2023, la 693128/2023, la 693139/2023, la 693536/2023, la 693540/2023, la 693554/2023, la 693562/2023, la 93565/2023, la 693569/2023, la 693574/2023, la 693581/2023, la 693586/2023, la 693589/2023, tutte datate 15 gennaio 2024; per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti: - della Relazione per ricorso Tar progetto di sicurezza urbana inerente la riduzione della velocità in varie strade del centro abitato, denominato “CITTA 30” adottata dal Direttore Dipartimento Lavori pubblici verde e mobilità sostenibile del 12/04/2024 e tutti i 23 allegati alla predetta relazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Particolareggiato del Traffico Urbano "Bologna Città 30" e ordinanze comunali istitutive delle zone con limite di velocità di 30 km/h, nonché gli atti pianificatori e attuativi presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore taxi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il PGTU, le linee di indirizzo e il PPTU "Bologna Città 30", il PUMS, il progetto esecutivo della segnaletica e le ordinanze dirigenziali che hanno introdotto il limite di 30 km/h in numerose aree urbane. Ha dedotto: violazione degli artt. 1, 5, 6, 7, 12 e 142 del Codice della strada, degli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 134, comma 4, TUEL, dell'art. 3 l. 241/1990, delle direttive ministeriali e dell'art. 44 dello Statuto comunale; eccesso e sviamento di potere; carenza di istruttoria e di motivazione; incompetenza relativa del dirigente; mancanza dei presupposti per l'immediata esecutività; inefficacia o decadenza del PGTU per il mancato aggiornamento o la mancata attuazione entro due anni. In particolare, ha sostenuto che l'art. 142 del Codice della strada consente limiti inferiori a 50 km/h soltanto per determinate strade o tratti di strada, in presenza di specifiche condizioni oggettive e sulla base di un'istruttoria tecnica puntuale, mentre il Comune avrebbe introdotto un limite generalizzato a 30 km/h per intere categorie e aree della rete urbana, senza correlare le mappe e gli studi generali alle caratteristiche delle singole strade. Ha inoltre contestato la mancata previa intesa con il Ministero, la competenza dirigenziale, la motivazione generica delle ordinanze e l'immediata esecutività. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6266/2025, aveva annullato la precedente sentenza del TAR e rinviato la causa, riconoscendo la legittimazione e l'interesse a ricorrere; il TAR ha quindi esaminato il merito, ritenendo preclusi dal giudicato gli ulteriori profili processuali già definiti.
La decisione
Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha annullato il PPTU "Bologna Città 30" e le ordinanze istitutive delle zone con limite di 30 km/h, ritenendo fondate la seconda e la terza censura. L'art. 142 del Codice della strada consente all'ente proprietario della strada di derogare al limite ordinario di 50 km/h soltanto per determinate strade o tratti di strada, in presenza di condizioni peculiari e previa specifica analisi tecnica, nel rispetto delle direttive ministeriali. Il Comune, invece, ha sostanzialmente ribaltato la regola generale, assoggettando al limite di 30 km/h circa il 64% della rete stradale urbana, o percentuali ancora superiori secondo i dati comunali, sulla base di categorie generali e criteri non adeguatamente collegati alle caratteristiche delle singole strade. Gli studi su traffico, incidentalità, ricettori sensibili ed esercizi commerciali non dimostravano, per ogni strada o gruppo omogeneo di strade, la sussistenza delle condizioni legali per la deroga. Le ordinanze avevano inoltre una motivazione generica e uniforme; la relazione del 2025 non poteva integrare postumamente la motivazione degli atti impugnati. È stata invece respinta la prima censura: l'art. 142 non richiede una previa intesa o un confronto negoziale con il Ministero, ma impone il rispetto delle direttive generali ministeriali. È stata respinta anche la quarta censura: il mancato aggiornamento del piano urbano del traffico entro il biennio non determina la decadenza o l'inefficacia del piano, che conserva efficacia sino al suo aggiornamento o alla sostituzione. È stata respinta la quinta censura: le ordinanze sulla disciplina ordinaria della circolazione comunale hanno natura gestoria ed esecutiva e rientrano nella competenza dirigenziale, non in quella del Sindaco. È stata infine superata la sesta censura, poiché l'illegittimità della clausola di immediata efficacia inciderebbe soltanto sulla produzione degli effetti e non sulla validità sostanziale degli atti. Il TAR ha escluso l'annullamento degli atti pianificatori a monte, ritenuti privi di lesività concreta e attuale, e ha lasciato salvo il potere del Comune di rinnovare il procedimento nel rispetto della disciplina normativa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 142 d.lgs. 285/1992
Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La disposizione consente deroghe al limite ordinario di 50 km/h soltanto con riferimento a determinate strade o tratti di strada e sulla base di condizioni specifiche, nel rispetto delle direttive ministeriali; non richiede però una previa intesa con il Ministero.
art. 343 d.P.R. 495/1992
Individua le situazioni che possono giustificare l'abbassamento del limite di velocità, quali la prossimità di scuole, istituti, campi sportivi, manifestazioni e altri luoghi che richiedano una maggiore tutela dei pedoni.
art. 36 d.lgs. 285/1992
Il mancato aggiornamento del piano urbano del traffico non determina la perdita automatica di efficacia delle sue previsioni, che restano operative sino all'esercizio del potere di aggiornamento o alla nuova pianificazione.
artt. 6 e 7 d.lgs. 285/1992
I provvedimenti ordinari di disciplina della circolazione sulla viabilità comunale hanno natura gestoria ed esecutiva e spettano ai dirigenti competenti, non al Sindaco, in assenza dei presupposti per un'ordinanza contingibile e urgente.
art. 3 l. 241/1990
Le ordinanze che impongono limiti di velocità derogatori devono esporre una motivazione concreta e specifica, collegata alle caratteristiche delle singole strade o dei gruppi omogenei di strade interessati.
art. 105 c.p.a.
A seguito del rinvio disposto dal giudice d'appello, il giudice di primo grado decide il merito nei limiti devoluti, restando coperte da giudicato le statuizioni non riformate.
Massime di principio
- L'art. 142 del Codice della strada consente agli enti proprietari di fissare limiti di velocità inferiori a quello ordinario soltanto per determinate strade o tratti di strada, quando specifiche condizioni oggettive rendano opportuna la deroga; non consente di trasformare il limite derogatorio in una regola generale applicabile a intere categorie di strade o alla maggior parte della rete urbana.
- L'adozione di un limite di velocità più restrittivo deve essere preceduta da un'istruttoria tecnica puntuale, riferita alle caratteristiche della singola strada o di gruppi di strade effettivamente omogenei, e deve evidenziare la correlazione tra le condizioni riscontrate e la necessità della misura.
- Le direttive ministeriali richiamate dall'art. 142 del Codice della strada delimitano il potere degli enti proprietari mediante criteri generali vincolanti, ma la norma non richiede la previa intesa o un atto soggettivamente complesso con il Ministero.
- La motivazione di un'ordinanza che impone un limite di velocità derogatorio non può essere meramente uniforme o riferita a studi generali sulla mobilità, sull'incidentalità o sulla sicurezza; una relazione formata dopo l'adozione dell'atto non può integrare postumamente la motivazione mancante.
- Il mancato aggiornamento biennale del piano urbano del traffico non determina automaticamente la decadenza o l'inefficacia del piano, le cui previsioni restano efficaci sino al loro aggiornamento o alla loro sostituzione mediante una nuova pianificazione.
- Gli atti pianificatori privi di lesività concreta e attuale non devono essere annullati quando l'illegittimità accertata riguarda gli atti attuativi che hanno direttamente imposto il limite di velocità.
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