Cassazione Penale, Sentenza n. 42876/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Qiu Zhaokai era stato condannato in primo grado per furto (art. 624, 625 c.1 n.7 c.p.) e per il possesso di arma (art. 4 L.110/95): avrebbe sottratto generi alimentari per complessivi euro 154 dall'esercizio Esselunga di viale Zara e, senza giustificato motivo, portava fuori dalla propria abitazione un coltello a lama dentellata di 21 cm e un punteruolo artigianale di 36 cm. In appello la condanna era stata confermata. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge per mancata qualificazione come tentato furto (art. 56 c.p.), sostenendo che era stato fermato prima del superamento dei dispositivi antitaccheggio e quindi non aveva acquisito la disponibilità dei beni; (2) contraddittorietà e mancata concessione delle circostanze attenuanti (artt. 62 n.4 e 62-bis c.p.) per speciale tenuità del danno, richiamando il basso valore della refurtiva e la pronta restituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto entrambi i motivi. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sul tentativo: la dinamica ricostruita dimostra che l'imputato aveva superato la barriera delle casse, aveva conseguito, seppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva e aveva pagato altri beni; è stato fermato e perquisito all'interno del locale, per cui il furto è stato correttamente qualificato come consumato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il ragionamento sulla particolare tenuità: il danno pari a 154 euro non è considerato di lieve entità ai fini dell'attenuante e la restituzione successiva della refurtiva non è valutabile ai fini della tenuità, che va valutata al momento della consumazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p. (furto)
La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, sussista il furto consumato perché l'imputato aveva acquisito, anche momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della merce dopo aver superato la barriera delle casse
art. 625 c.p. comma 1 n.7
Aggavamento della fattispecie di furto con circostanze aggravanti previste dall'art. 625 c.p.; la qualificazione della condotta come consumata è stata confermata
art. 56 c.p. (tentativo)
La norma sul tentativo è stata applicata in senso restrittivo: il tentativo sussiste solo se l'agente non ha mai conseguito l'effettiva disponibilità della refurtiva; qui la disponibilità è stata acquisita, per cui non opera il tentativo
art. 4 L.110/95 (possesso di armi o strumenti atti a offendere)
Il possesso di un coltello a lama dentellata di 21 cm e di un punteruolo artigianale di 36 cm fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, integra la fattispecie prevista dalla norma
art. 62 n.4 e art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti e danno di speciale tenuità)
Per riconoscere la riduzione per danno di particolare tenuità è necessario che il pregiudizio sia lievissimo valutato al momento della consumazione: il valore di 154 euro è stato ritenuto non di lieve entità e la successiva restituzione non incide sulla valutazione
Massime di principio
- Nel furto commesso in supermercato la consumazione si verifica se l'agente supera la barriera delle casse e consegue l'autonoma ed effettiva disponibilità della merce, anche se era presente o intervenuto personale di sorveglianza; in tal caso non si configura il tentativo
- La qualificazione come tentativo richiede che l'agente non abbia mai raggiunto la disponibilità effettiva della refurtiva: la mera presenza di controllo o di sistemi antitaccheggio gioca ruolo decisivo solo se l'intervento impedisce concretamente l'acquisizione della disponibilità
- La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità va valutata sul pregiudizio effettivo al momento della consumazione: il basso valore monetario può non essere sufficiente se non risulta che il danno sia lievissimo anche negli effetti sulla persona offesa; la restituzione post eventum non incide sulla valutazione
- Il possesso fuori dall'abitazione di coltelli o strumenti atti a offendere senza giustificato motivo può integrare reato previsto dall'art. 4 L.110/95 indipendentemente da successiva utilizzazione
- In sede di Cassazione le censure devono fondarsi su questioni di diritto o su errori di motivazione rilevanti: le impugnazioni che tentano una riconsiderazione dei fatti pacificamente accertati sono spesso dichiarate inammissibili o infondate
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