Cassazione Penale, Sentenza n. 34150/2025 del 17/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: la ricorrente aveva chiesto la sospensione condizionale della pena nonostante avesse già usufruito prima del beneficio (richiamando il quarto comma dell'art. 163 e il secondo comma dell'art. 164 c.p.). La Corte di appello ha rigettato la richiesta ritenendo che mancasse il consenso espresso alle prescrizioni previste dall'art. 165, comma 1 c.p., mentre, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, la richiesta della sospensione da parte di chi abbia già beneficiato del vantaggio implica il consenso alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma 1, poiché il giudice, per riconoscere nuovamente il beneficio, deve imporre una prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 164.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della sospensione condizionale della pena. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio sul punto, rilevando che la decisione impugnata era in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui il consenso alle prescrizioni di cui all'art. 165 può ritenersi implicito nella richiesta della sospensione da parte di chi ha già usufruito del beneficio; il nuovo giudizio dovrà motivare senza richiedere un consenso espresso che si ritiene implicitamente dato dalla formulata richiesta.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento del motivo di ricorso: vizio di motivazione/violazione di legge riferito alla valutazione da parte del giudice di merito circa il consenso alle prescrizioni per la sospensione condizionale.
art. 163, quarto comma, cod. pen.
Richiamato come riferimento normativo relativo alla richiesta del beneficio della sospensione condizionale in presenza di precedenti benefici.
art. 164, secondo e quarto comma, cod. pen.
Il secondo comma impone al giudice, quando intende riconoscere nuovamente la sospensione a chi ne abbia già usufruito, di subordinare il beneficio all'adempimento di una prescrizione. Il quarto comma è richiamato nel caso concreto come norma collegata alla domanda della ricorrente.
art. 165, comma primo, cod. pen.
Contiene gli obblighi/prescrizioni che il giudice può imporre come condizione per la sospensione condizionale; la giurisprudenza dominante ritiene che l'accoglimento della richiesta di sospensione da parte di chi ha già beneficiato implichi il consenso a tali prescrizioni.
Massime di principio
- La richiesta della sospensione condizionale della pena da parte di un imputato che abbia già usufruito del beneficio può essere interpretata come consenso implicito all'imposizione di una delle prescrizioni previste dall'art. 165 c.p.; il giudice non richiede necessariamente un consenso espresso.
- Il giudice di merito, se intende riconoscere nuovamente la sospensione, deve comunque valutare e motivare l'imposizione di una prescrizione ai sensi del secondo comma dell'art. 164; la mancata motivazione coerente con l'orientamento giurisprudenziale può costituire motivo di annullamento parziale.
- Non è corretto negare la sospensione esclusivamente per l'assenza di un consenso formale alle prescrizioni quando la richiesta del beneficio è stata formulata: il tribunale deve esaminare la compatibilità delle condizioni e motivare la decisione.
- Per difesa ed imputati conviene espressamente dichiarare nell'atto di impugnazione o nella comparsa difensiva l'accettazione delle eventuali prescrizioni previste dall'art. 165 per evitare contestazioni sul carattere del consenso.
- In caso di contrasto con orientamento consolidato della Cassazione sulla materia, la Corte suprema può disporre l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame sul punto specifico (senza annullare l'intera condanna quando la questione riguarda solo il beneficio).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34059/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34060/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34061/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34062/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34063/2025 del 17/10/2025
- Sentenza penale · 17 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 34064/2025 del 17/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →