Sentenza n. 481/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - della nota prot. n. 4922 del 30/06/2025, comunicata via pec in pari data, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Mammola, in merito alla domanda di acquisto o riscatto dell’alloggio, sito in località Limina (Villaggio UNRRA), presentata dal ricorrente in data 31/3/2025; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenziali e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota istruttoria del Responsabile del Settore Tecnico relativa alla domanda di acquisto o riscatto dell'alloggio, priva di determinazione finale, unitamente al silenzio serbato dal Comune sull'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente acquisto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'acquisto o il riscatto di un alloggio del complesso Villaggio Limina, già assegnato al nonno, deducendo che l'immobile fosse stato inserito dal Comune nel patrimonio disponibile e nei piani di alienazione e valorizzazione, con previsione di preferenza per gli eredi degli originari assegnatari. Ha contestato la nota comunale che riferiva gli esiti degli accertamenti al Sindaco e al Segretario comunale, sostenendo l'insussistenza dei requisiti ostativi, la contraddittorietà rispetto agli atti di pianificazione, la violazione dell'art. 97 Cost., l'illogicità e la violazione dei doveri di lealtà e collaborazione. Ha inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato con l'istanza del 31 marzo 2025. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, l'inammissibilità per mancata notifica a controinteressati, la carenza di interesse poiché la nota sarebbe stata un atto interno, la consumazione del potere di agire contro il silenzio, nonché il difetto di legittimazione e l'infondatezza della pretesa per mancata prova della qualità di erede, dell'originario diritto al riscatto, della residenza e della convivenza nell'alloggio e per l'assenza di un avviso pubblico di vendita.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia non riguardasse l'esercizio di un preteso diritto soggettivo al subentro o al riscatto dell'alloggio ERP, bensì la fase amministrativa preliminare alla vendita di un immobile pubblico inserito nel piano delle alienazioni. In tale fase l'amministrazione forma la propria volontà secondo regole pubblicistiche di trasparenza, pubblicità e imparzialità, mentre il privato vanta un interesse legittimo alla legittimità dell'azione amministrativa e alla conclusione del procedimento. La domanda di annullamento della nota è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, perché la nota non aveva natura provvedimentale: era un atto istruttorio interno, indirizzato al Sindaco e al Segretario comunale, privo di parte dispositiva e di decisione finale sull'istanza. È stata invece accolta la domanda avverso il silenzio-inadempimento. Il Comune, nonostante l'istanza del 31 marzo 2025, non aveva concluso il procedimento né al momento dell'instaurazione del giudizio né all'udienza di discussione. Il TAR ha quindi accertato l'obbligo dell'amministrazione di adottare un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la reciproca soccombenza parziale.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
dovere di concludere il procedimento ad istanza di parte o iniziato d'ufficio mediante l'adozione di un provvedimento espresso
L'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; nel caso concreto il Comune è stato condannato a provvedere sull'istanza di acquisto o riscatto.
art. 3 l. 241/1990
decisione dell'amministrazione
La nota impugnata non conteneva una determinazione finale né una parte dispositiva e, pertanto, non costituiva un provvedimento amministrativo lesivo autonomamente impugnabile.
art. 31 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Consente di chiedere la condanna dell'amministrazione alla conclusione del procedimento in caso di silenzio-inadempimento.
art. 29 c.p.a.
È stato richiamato quale base dell'azione di annullamento, dichiarata inammissibile per carenza di interesse poiché rivolta contro un atto privo di natura provvedimentale.
art. 32 c.p.a.
È stato richiamato per la proposizione congiunta delle domande di annullamento e di accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 7, comma 1, c.p.a.
La controversia rientra nella giurisdizione amministrativa in quanto attiene alla tutela di un interesse legittimo nella fase pubblicistica di alienazione del patrimonio comunale.
art. 58 d.l. 25 giugno 2008, n. 122, convertito nella l. n. 133/2008
Rileva quale base normativa dell'inserimento dell'immobile nel piano comunale delle alienazioni e valorizzazioni.
art. 13, comma 2, d.lgs. 36/2023
L'esclusione dei contratti attivi dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici non elimina l'applicabilità dei principi pubblicistici e delle regole generali di trasparenza e pubblicità richiamate dal giudice.
art. 3, comma 1, r.d. n. 2440/1923
i contratti dai quali derivi un'entrata per lo Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo che per particolari ragioni
Esprime il principio generale dell'evidenza pubblica per i contratti attivi, rilevante anche nella vendita di immobili pubblici.
art. 37, comma 1, r.d. n. 827/1924
tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa dello Stato debbono essere preceduti da pubblici incanti
Conferma il principio generale della pubblicità e dell'evidenza pubblica nelle alienazioni pubbliche, salvo eccezioni previste dalla legge.
art. 12, comma 2, l. n. 127/1997
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto
Impone, per le alienazioni del patrimonio immobiliare comunale, il rispetto dei principi di trasparenza e di adeguate forme di pubblicità.
Massime di principio
- La fase preliminare alla vendita di immobili pubblici inseriti nel piano delle alienazioni, nella quale l'amministrazione forma la propria volontà e individua le modalità di scelta dell'acquirente, ha natura pubblicistica; le relative controversie concernono interessi legittimi e appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- L'inserimento di un immobile nel piano delle alienazioni non attribuisce automaticamente al privato un diritto soggettivo all'acquisto o al riscatto, ma radica, nella fase procedimentale pubblicistica, l'interesse legittimo alla legittimità delle determinazioni amministrative e alla conclusione del procedimento secondo trasparenza, pubblicità e imparzialità.
- Una nota interna con cui un ufficio trasmette gli esiti di accertamenti agli organi competenti per il seguito, senza una parte dispositiva e senza una decisione finale sulla domanda, non costituisce un provvedimento amministrativo autonomamente lesivo; la sua impugnazione è inammissibile per carenza di interesse.
- L'obbligo generale di provvedere previsto dall'art. 2 l. 241/1990 impone all'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, favorevole o sfavorevole, anche quando ritenga la domanda manifestamente infondata, inammissibile o improcedibile.
- Quando l'amministrazione non conclude il procedimento entro il termine applicabile e permane il silenzio fino alla decisione giudiziale, il giudice amministrativo può accertare l'obbligo di provvedere e ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi all'amministrazione nella valutazione sostanziale della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →