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Sentenza

Sentenza n. 1908/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento, con istanza di accesso agli atti ed istanza istruttoria per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti notificati il 31.03.2025: - dell’ordinanza prot. gen.-OMISSIS- del -OMISSIS- – notificata in pari data – emessa dalla Provincia di Novara, Settore Ambiente Ufficio Rifiuti e Bonifiche, avente ad oggetto “Bonifica del sito Strade interpoderali contaminate da pietrisco ferroviario contenente amianto nei Comuni di Vespolate e Nibbiola. Ordinanza ex art. 244 del d.lgs. 152/2006”; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto, ivi comprese le Conferenze di servizi convocate in data -OMISSIS- e-OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza provinciale adottata ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, che imponeva alla società, in solido con altri destinatari, attività di bonifica e ulteriori interventi sul sito contaminato nei Comuni di Vespolate e Nibbiola

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza con cui la Provincia le aveva imposto, in solido con altri soggetti, lo sgombero del cantiere, una nuova caratterizzazione del sito e ulteriori interventi relativi alla bonifica di strade interpoderali contaminate da pietrisco ferroviario contenente amianto. La società era stata riconosciuta civilmente responsabile per l’illecito ambientale originato dalla cessione del pietrisco nel 2002 e aveva già corrisposto quanto dovuto in base alle sentenze civili definitive, che avevano liquidato i costi degli interventi di messa in sicurezza e bonifica. Ha dedotto: (1) violazione degli artt. 244 e 250 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 2043 c.c., difetto di istruttoria e di prova, travisamento, contraddittorietà e sviamento, poiché l’ordinanza le attribuiva interventi resi necessari da fatti successivi e da mutamenti dello stato dei luoghi, senza dimostrare il nesso causale con la condotta del 2002-2003; (2) prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c.; (3) violazione del divieto di bis in idem, essendo già stato liquidato e pagato il danno alla Provincia. Con i motivi aggiunti ha ulteriormente contestato la propria estraneità all’inquinamento e la carenza di istruttoria, la violazione dei principi di buon andamento, correttezza, trasparenza, affidamento, lealtà e buona fede, la genericità e indeterminatezza dell’ordine, nonché la sua nullità per violazione del giudicato. Ha inoltre chiesto accesso agli atti del procedimento penale e alle conferenze di servizi; la documentazione depositata dalla Provincia è stata dichiarata satisfattiva.

La decisione

La domanda di accesso è stata dichiarata cessata per sopravvenuta soddisfazione, dopo che la ricorrente ha riconosciuto adeguata la documentazione prodotta dalla Provincia. La censura di prescrizione è stata respinta: l’Amministrazione aveva intrapreso il giudizio civile per la quantificazione del danno e la questione se le nuove attività ordinate rientrassero nella condanna risarcitoria attiene al merito, non alla prescrizione. Sono state respinte anche le censure di bis in idem e di nullità per violazione del giudicato: secondo la prospettazione amministrativa, l’ordinanza mirava al completamento della bonifica originaria, e non configurava una nuova pretesa né contrastava con il giudicato. Sono invece stati accolti il primo motivo del ricorso e il corrispondente profilo dei motivi aggiunti per difetto di istruttoria, contraddittorietà e mancanza di prova della responsabilità causale per le attività ulteriori. La condanna civile pregressa per l’illecito originario non dimostrava, da sola, che la società fosse responsabile del successivo degrado e dei mutamenti del sito, né autorizzava ad attribuirle nuovi interventi senza una specifica ricostruzione del nesso causale. La Provincia avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria adeguata, anche considerando l’interruzione del cantiere nel 2015, il mutato stato dei luoghi e l’eventuale incidenza di circostanze sopravvenute, applicando il criterio civilistico del “più probabile che non”. Gli ulteriori profili di censura sono stati assorbiti. Il TAR ha accolto ricorso e motivi aggiunti e annullato l’ordinanza, facendo salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 244 d.lgs. 152/2006

    La provincia, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e con oneri a carico del medesimo, e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo

    L’ordine provinciale di bonifica presuppone un’istruttoria specifica volta a identificare il responsabile e a fondare l’attribuzione a questo degli interventi richiesti; la responsabilità per l’illecito originario non basta a imputare automaticamente attività ulteriori legate a una situazione successiva.

  • art. 2043 c.c.

    A una diversa conclusione si potrà pervenire solo ad esito di un iter istruttorio sufficientemente robusto, ovvero tale da ricostruire, in termini causali ispirati al criterio civilistico del più probabile che non, la responsabilità della società destinataria dell’ordinanza.

    L’attribuzione di responsabilità per le attività di bonifica deve essere fondata su una ricostruzione causale secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, svolta con un’istruttoria adeguata.

  • art. 2953 c.c.

    La riconducibilità o meno degli interventi ordinati alla ricorrente con il gravato provvedimento a quest’ultima condanna risarcitoria è una questione che attiene al merito della pretesa dell’Amministrazione, non potendo accogliersi alcuna eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

    La prescrizione decennale dedotta rispetto alla condanna risarcitoria non risolve la diversa questione di merito se gli interventi successivamente ordinati siano riconducibili a quella condanna.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    del pari non sussiste alcun vizio di nullità del provvedimento gravato per contrarietà al giudicato dal momento che l’Amministrazione invoca nient’altro che il completamento (e quindi l’esecuzione) di quanto statuito nel (medesimo) giudicato di condanna.

    Nel caso esaminato il TAR esclude la nullità per violazione del giudicato, poiché la pretesa amministrativa era qualificata come completamento ed esecuzione della condanna già pronunciata; l’annullamento è fondato invece sulla carenza di istruttoria e di prova del nesso causale per gli interventi ulteriori.

Massime di principio

  • L’ordine provinciale di bonifica adottato ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006 richiede indagini specifiche che individuino il responsabile dell’inquinamento e una motivata attribuzione degli interventi intimati; una precedente condanna civile o penale per l’illecito originario non prova automaticamente la responsabilità per ulteriori attività rese necessarie da successive modificazioni del sito.
  • Quando l’ordine di bonifica riguarda interventi ulteriori rispetto a quelli del progetto originario e interviene dopo una significativa alterazione dello stato dei luoghi, l’Amministrazione deve ricostruire il nesso causale tra la condotta imputata e gli interventi richiesti, considerando anche eventuali fatti sopravvenuti potenzialmente interruttivi della responsabilità.
  • La responsabilità causale rilevante per l’attribuzione degli obblighi di bonifica deve essere accertata mediante un’istruttoria adeguata e secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”.
  • La questione se gli interventi imposti da un’ordinanza ambientale siano già ricompresi in una condanna risarcitoria definitiva attiene al merito della pretesa amministrativa e non determina, di per sé, la prescrizione del diritto al risarcimento.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminati
RamiAmbiente
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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