Cassazione Penale, Sentenza n. 15889/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della qualificazione giuridica del fatto (si deduceva che la condotta dovesse essere qualificata come furto con strappo e non rapina) e censura del riconoscimento dell'aggravante prevista per la consumazione del reato in luogo di "privata dimora" (si contestava che l'ascensore condominiale non potesse qualificarsi come tale). Fatti contestati: il ricorrente avrebbe bloccato l'ingresso dell'ascensore, aggredito la vittima, scaraventandola a terra, e sottratto la sua borsa usando violenza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la qualificazione della condotta come rapina (la violenza era diretta alla persona per vincerne la resistenza, non un mero strappo alla cosa) e ha ritenuto applicabile l'aggravante perché l'aggressione è avvenuta nell'ascensore considerato pertinenza/dimora privata del condominio. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata solo in ordine alla modalità di celebrazione del procedimento.
art. 521 c.p.p.
Norma procedurale citata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e violazione di legge; indicazione formale nell'ambito dell'impugnazione.
art. 628 c.p.
Norma sostanziale sulla rapina cui si è fatto riferimento per la qualificazione del fatto; la Corte ha interpretato che ricorre rapina quando la violenza sia diretta a vincere la resistenza della persona offesa.
art. 624-bis c.p.
Norma sul furto in abitazione utilizzata in giurisprudenza richiamata dalla Corte per estendere la tutela anche alle pertinenze dell'abitazione e motivare il riconoscimento della "privata dimora" anche per locali condominiali pertinenti.
art. 616 c.p.p.
Norma procedurale che dispone conseguenze per l'inammissibilità del ricorso, adottata per irrogare le spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende.
Sez. U, Sentenza n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)
Per "delineare la nozione di privata dimora sulla base dei seguenti, indefettibili elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità dei luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare"
La Corte ha applicato i criteri della pronuncia delle Sezioni Unite per ritenere che la nozione di "privata dimora" ricomprenda anche luoghi non strettamente abitativi purché caratterizzati da utilizzo privato, stabilità del rapporto e possibilità di escludere terzi.
Sez. 5, Sentenza n. 28192 del 25/03/2008 (Taglialatela) e Sez. 5, Sentenza n. 1278 del 31/10/2018 (Sini)
Giurisprudenza richiamata per sostenere che parti del condominio (portineria, androne, ascensore, garage, cortili) possono costituire pertinenze dell'abitazione e rientrare nella nozione di "privata dimora" quando vi sia destinazione pertinenziale e caratteri di accesso e uso coerenti con la tutela prevista dall'art. 624-bis.
Massime di principio
- La rapina sussiste quando la violenza è diretta a vincere la resistenza della persona offesa: se la violenza è prevalentemente esercitata sulla persona per sottrarle la cosa, la fattispecie è rapina; se la violenza è immediatamente rivolta alla cosa (con ricadute sulla persona), si configura il furto con strappo.
- Luoghi condominiali come ascensori, androni, portinerie, cortili o garage possono essere qualificati come "privata dimora" o sue pertinenze quando ricorrono i requisiti indicati dalle Sezioni Unite: utilizzo per vita privata in modo riservato, rapporto duraturo/stabile con la persona e non accessibilità senza consenso.
- Per riconoscere la pertinenzialità è necessario valutare sia il requisito soggettivo (appartenenza/rapporti di titolarità) sia quello oggettivo (contiguità o utilità rispetto all'abitazione principale).
- In sede di impugnazione in Cassazione, la corretta qualificazione giuridica richiede una valutazione del fine e del mezzo della condotta (se la violenza è mezzo per superare resistenza della persona o strumento diretto sulla cosa); doglianze in contrario possono essere rigettate se le emergenze di fatto dalle sentenze di merito mostrano la direzione della violenza.
- Ricorsi dichiarati inammissibili comportano normalmente condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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