Sentenza del 18/05/2015 n. 2070 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INESISTENZA DELL'ATTO - Notifica a persona giuridica - Soggetto estinto - Fusione per incorporazione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'inesistenza dell'atto notificato, sostenendo che la notifica fosse stata indirizzata a una persona giuridica ormai estinta in seguito a fusione per incorporazione. La censura si fondava sull'assunto che l'estinzione della società incorporata rendesse radicalmente inesistente la notifica.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. La fusione per incorporazione non comporta l'estinzione della società incorporata in senso tale da far venir meno l'identità del soggetto giuridico, ma costituisce una vicenda evolutivo-modificativa, con integrazione delle società partecipanti e mutamento dell'assetto organizzativo. Pertanto, la notifica effettuata alla società incorporata non è stata considerata inesistente per il solo fatto della fusione.
Norme richiamate
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 2637/2006
La fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico.
La fusione per incorporazione conserva l'identità giuridica della società incorporata, pur modificandone l'organizzazione e inserendola nella società incorporante; di conseguenza, la notifica non è inesistente soltanto perché effettuata indicando la società prima della fusione.
Massime di principio
- La fusione per incorporazione, di regola, non equivale a un'estinzione assoluta della società incorporata, ma a una trasformazione evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico.
- La notifica a una società indicata con la denominazione anteriore alla fusione non è automaticamente inesistente: occorre valutare se l'identificazione del destinatario sia comunque possibile e se vi sia continuità giuridica.
- Per contestare validamente una notifica non basta invocare la fusione; è necessario dimostrare che l'atto sia stato indirizzato a un soggetto realmente diverso o che l'errore abbia impedito in concreto la conoscenza dell'atto e l'esercizio del diritto di difesa.
- La qualificazione dell'eventuale vizio della notifica deve distinguere tra inesistenza e nullità: l'inesistenza ricorre solo quando mancano gli elementi essenziali dell'atto o del procedimento notificatorio, non per il semplice mutamento organizzativo della società.
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