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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22575/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. L'imputato, condannato per furto aggravato con pena definitiva di 4 anni (giudizio abbreviato), deduce due motivi: 1) l'attualità del pericolo di recidiva è infondata perché l'imputato è già raggiunto da provvedimento di esecuzione della pena e rimarrà detenuto per 1 anno e 10 mesi; 2) il tempo trascorso in stato di restrizione cautelare (circa 10 mesi) dovrebbe incidere sull'attualità del periculum e rendere ingiustificata la prosecuzione della custodia cautelare.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. Il primo motivo è ritenuto manifestamente infondato e generico: lo stato di detenzione per altra causa non esclude di per sé la configurabilità del pericolo di reiterazione; il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato che la carcerazione non incide sull'attualità del pericolo. Il secondo motivo è parimenti inammissibile: il giudice d'appello ha valutato correttamente che il periodo di circa nove/dieci mesi non ha inciso sulle dinamiche criminali e che la gravità del fatto e la personalità dell'imputato consentono di ritenere ancora concreto il pericolo di reiterazione. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; disposizione di trasmettere copia dell'ordinanza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; nessuna remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La norma che consente la custodia cautelare quando sussiste il pericolo di reiterazione del reato. La Corte ricorda che tale pericolo può essere desunto dalle modalità e dalla gravità delle condotte, non solo da comportamenti criminosi recenti.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come criterio ermeneutico per valutare la gravità del fatto e gli elementi che possono far desumere il pericolo di reiterazione (modalità, gravità, personalità dell'autore).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in cassazione; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non determina la liberazione dell'imputato, per gli eventuali provvedimenti di competenza.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 4, n. 484 del 12/11/2021

    Principio secondo cui lo stato di detenzione per altra causa non è di per sé contrario alla configurabilità di esigenze cautelari, poiché il detenuto può riacquistare la libertà anche per brevi periodi.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023

    Conferma che il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte, anche se risalenti nel tempo; il tempo trascorso non esclude automaticamente l'attualità del pericolo.

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 3762 del 04/10/2019

    Ulteriore conferma della linea secondo cui il periodo di detenzione per altra causa non elimina automaticamente le esigenze cautelari fondate sul pericolo di reiterazione.

Massime di principio

  • Lo stato di detenzione per altra causa non esclude automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione: il giudice deve valutare se, nonostante la carcerazione attuale, permangano concrete esigenze cautelari.
  • La durata della custodia cautelare non è di per sé decisiva: anche periodi relativamente lunghi non cancellano automaticamente il pericolo di recidiva se permangono elementi di gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
  • Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità e dalla gravità del reato (criteri di cui all'art. 133 c.p.), non esclusivamente da condotte recenti; pertanto reati gravi o con dinamiche che rivelano elevata probabilità di recidiva giustificano misure cautelari anche se il fatto è passato.
  • Le impugnazioni devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione del giudice di merito: deduzioni generiche e mancato confronto con le argomentazioni motivate rendono il ricorso inammissibile.
  • Ricorsi in cassazione manifestamente infondati o caratterizzati da negligente argomentazione possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e contributo alla cassa delle ammende).

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