Ordinanza n. 1897/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del diniego all’emissione del visto di ingresso per motivi di studio, adottati dall’Ambasciata di Italia a Colombo: n. prot. 20250008378, emesso il 24 settembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di emissione del visto di ingresso per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia a Colombo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il Ministero si è costituito in giudizio. Nella fase cautelare il ricorrente ha contestato il provvedimento senza che dal testo emergano ulteriori specifici motivi di illegittimità. Il diniego risulta fondato sull'assenza del requisito linguistico necessario per frequentare il corso di economia aziendale che il ricorrente intendeva seguire in Italia, desunta dalla mancanza di un'idonea certificazione linguistica e dall'esito del colloquio presso l'Ambasciata.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo insussistente il fumus boni iuris. All'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio ha rilevato la completezza dell'istruttoria posta a fondamento del diniego, considerata l'assenza della certificazione linguistica idonea e l'esito del colloquio presso l'Ambasciata. Non è stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento al fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, sulla base dell'esame sommario degli atti, risulti adeguatamente istruito il provvedimento impugnato e non emerga il fumus boni iuris.
- Nel procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio, l'assenza di un'idonea certificazione linguistica e l'esito sfavorevole del colloquio presso la rappresentanza diplomatica possono costituire elementi istruttori idonei a fondare il diniego, quando evidenzino il mancato possesso del requisito linguistico necessario per frequentare il corso prescelto.
Come è indicizzato
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