Sentenza del 26/04/2017 n. 10247 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR di Napoli che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro una cartella esattoriale. In via preliminare ha dedotto che, nelle more del giudizio, l'Ufficio aveva disposto lo sgravio totale del ruolo relativo alla cartella, comprendente somme per IVA, IRPEF e IRPEG, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In subordine aveva contestato la nullità della notifica dell'atto prodromico alla cartella, articolando tre motivi.
La decisione
La Corte ha accertato che risultava formalmente disposto lo sgravio totale della cartella. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che lo sgravio fosse frutto di un errore e che l'importo fosse stato successivamente reiscritto a ruolo, ma non ha fornito elementi probatori sufficienti; inoltre, aveva ammesso l'adozione dello sgravio totale. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le contestazioni sulla notifica. La decisione comporta la caducazione delle precedenti sentenze non passate in giudicato, ma non produce un giudicato sostanziale sulla fondatezza della pretesa tributaria. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Principio della sopravvenuta carenza di interesse
"inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione"
Quando, durante il processo, l'atto impositivo viene integralmente annullato o sgravato, viene meno l'interesse concreto delle parti a ottenere una decisione sul merito dell'impugnazione. Il giudizio deve quindi essere definito senza esaminare i motivi di ricorso.
Giurisprudenza della Corte di cassazione richiamata nella sentenza
Le pronunce Cass. civ., sez. tributaria, n. 11176/2004, n. 15081/2004, Sezioni Unite n. 368/2000, n. 1205/2003, n. 4714/2006, n. 19160/2007, n. 12887/2009, n. 10553/2009 e n. 7185/2010 sono richiamate per affermare che lo sgravio o l'annullamento dell'atto impugnato determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio e che la relativa decisione non forma giudicato sostanziale sulla pretesa tributaria.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla integralmente o sgravava l'atto tributario impugnato durante il processo, il contribuente normalmente non ha più interesse a ottenere una pronuncia sul merito e il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Lo sgravio deve risultare da un provvedimento formale e, se l'Amministrazione sostiene che sia stato disposto per errore o che vi sia stata una successiva reiscrizione a ruolo, deve fornire adeguata prova documentale.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale a una vittoria nel merito sulla legittimità della pretesa tributaria: non si forma un giudicato sostanziale sull'imposta.
- Le sentenze dei precedenti gradi non ancora passate in giudicato possono perdere efficacia in conseguenza dell'annullamento o sgravio dell'atto impugnato.
- La compensazione delle spese è possibile quando l'estinzione pratica della controversia dipende da un provvedimento intervenuto nel corso del giudizio e non da una valutazione di fondatezza delle originarie contestazioni.
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