Cassazione Penale, Sentenza n. 39684/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato l'inefficacia della detenzione domiciliare disposta il 7 luglio 2022. Il ricorrente, tramite difensore, lamentava violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione per non aver considerato compiutamente la documentazione integrativa (visura camerale della ditta del fratello, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale del fratello, dichiarazione dettagliata su orari e retribuzione) che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'idoneità del contesto lavorativo e familiare alla rieducazione. Si evidenziava altresì la contraddittorietà rispetto al precedente provvedimento che aveva concesso la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale avesse fondato il rigetto su due autonome e autosufficienti ragioni: (1) l'aggiornamento del cumulo che ha aumentato la pena residua (da mesi dieci a anni tre e mesi dieci), rendendo necessario un ulteriore periodo di osservazione; (2) la pendenza di procedimento penale per fatti gravi e la carenza, quanto alla qualità risocializzante, della documentazione relativa all'offerta di lavoro. Il ricorso ha criticato principalmente solo la mancata considerazione della documentazione integrativa, senza confrontarsi specificamente con l'altra autonoma ratio decidendi; perciò è stato ritenuto generico e improcedibile in Cassazione, dove è vietato il riesame di fatti e valutazioni di merito. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
La norma è richiamata in relazione al reato per il quale è stato condannato il ricorrente; la gravità dei fatti collegati a stupefacenti incide sulla valutazione dell'idoneità dell'affidamento.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Richiamata per i reati oggetto di pendenza; la sussistenza di procedimenti per reati gravi è considerata elemento ostativo o comunque valutabile negativamente ai fini dell'affidamento.
art. 47 Ordinamento penitenziario
Norma di riferimento per l'affidamento in prova al servizio sociale; interpretata come richiedente un'offerta lavorativa e un contesto familiare concretamente risocializzanti e adeguatamente documentati.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citate le condizioni previste dalla pronuncia costituzionale in relazione all'eventuale riduzione o esenzione per la Cassa delle ammende; nel caso concreto le condizioni per l'esenzione non sono state ritenute sussistenti.
Giurisprudenza della Cassazione sulla specificità del ricorso (Sez. 5, n. 2952/2019; Sez. 3, ord. n. 30021/2011)
Principio secondo cui è inammissibile il ricorso che contesti solo una delle rationes decidendi quando la decisione si fonda su più motivi autonomi e autosufficienti; inoltre conferma il divieto di riesame del fatto in sede di legittimità.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere specifico: se la decisione impugnata si fonda su più motivi autonomi, il ricorrente deve censurarli tutti o almeno dimostrare il nesso tra di essi; altrimenti il ricorso è inammissibile per carenza di specificità.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né le valutazioni di merito: le doglianze che richiedono una nuova valutazione delle prove o della credibilità delle fonti documentali sono normalmente improcedibili.
- Per ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale è essenziale allegare e documentare in modo concreto e dettagliato l'offerta lavorativa e il contesto familiare (contratto o offerta scritta, dati dell'azienda, assenza di pendenze dell'employer, programma di reinserimento), non soltanto generiche dichiarazioni.
- L'aggiornamento del cumulo e l'aumento della pena residua sono rilevanti e possono giustificare la necessità di un periodo maggiore di osservazione in detenzione, riducendo la probabilità di concessione dell'affidamento.
- La presenza di procedimenti penali pendenti per reati gravi incide negativamente sulla valutazione dell'affidabilità e della funzione rieducativa dell'affidamento; occorre affrontare specificamente questo elemento se lo si vuol contestare in sede di impugnazione.
- Se il provvedimento impugnato ha valutazioni diverse rispetto a un precedente provvedimento favorevole (es. concessione di domiciliari), il ricorrente deve spiegare perché gli elementi nuovi o le integrazioni probatorie dovrebbero mutare la valutazione del giudice, con documenti idonei a dimostrarlo.
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