Cassazione Penale, Sentenza n. 28725/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato in appello per il reato di truffa (art. 642 c.p.) per aver dichiarato falsamente la residenza a Pioltello al fine di ottenere un premio assicurativo RCA più favorevole. In Cassazione il difensore ha dedotto plurime censure: incompetenza territoriale (violazione artt. 8 e 9 c.p.p.), vizio di motivazione e insufficienza della valutazione probatoria (presunta base su un unico indizio), tardività della querela (art. 344 c.p.p.), mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), errore nel riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale (art. 99 c.p.), vizi nel calcolo del trattamento sanzionatorio (artt. 62-bis e 133 c.p.) e omissione di valutazione di altri motivi d'appello riguardanti sanzioni sostitutive e quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la questione di incompetenza territoriale non poteva essere riformulata con argomentazioni nuove rispetto a quelle iniziali; la valutazione del compendio probatorio e della tempestività della querela sono valutazioni di merito sottratte al sindacato di legittimità salvo profili di illogicità manifesta, che non sono emersi; il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è stato adeguatamente motivato; l'applicazione della recidiva è stata motivata con riferimento a precedenti per reati fraudolenti; il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la quantificazione della pena rientrano nel potere valutativo del giudice di merito se congruamente motivati. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al versamento di €3000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile (liquidate in euro 3510 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma incriminatrice applicata per la truffa contestata: la sentenza di merito ha ritenuto provata la condotta ingannevole finalizzata all'ottenimento di un premio assicurativo più basso.
art. 8 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di competenza territoriale; la Cassazione richiama il principio che nuove argomentazioni non possono essere introdotte in sede di impugnazione se non erano oggetto dell'eccezione originaria.
art. 9 cod. proc. pen.
Collegato alla disciplina della competenza territoriale; la Corte sottolinea il limite alla riformulazione delle eccezioni in appello e in cassazione.
art. 491 cod. proc. pen.
Termini per prospettare l'eccezione di incompetenza territoriale: la Corte osserva che l'eccezione deve essere proposta nei termini e non può essere ampliata successivamente con argomenti diversi.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in tema di tenuta probatoria e standard di condanna oltre ogni ragionevole dubbio; la Cassazione precisa che non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove salvo vizio logico o travisamento documentato.
art. 344 cod. proc. pen.
Riferito alla tempestività della querela; la Corte ricorda che il termine decorre dalla conoscenza certa del fatto da parte del danneggiato sulla base di elementi concreti, valutazione di merito non sindacabile se priva di illogicità manifesta.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che il giudice deve indicare i criteri ritenuti rilevanti ma non occorre esaurire analiticamente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p.; qui il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.
art. 99 cod. pen.
Riguarda la recidiva e l'aumento di pena; la Corte sottolinea l'onere motivazionale del giudice tanto per applicare quanto per escludere l'incremento e ritiene adeguata la motivazione del giudice di merito.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
62-bis (circostanze non punibili in misura ridotta o comparazione) e 133 (criteri per la determinazione della pena): la Corte conferma che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è esercizio di merito insindacabile se congruamente motivato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese e l'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione determinando la somma di €3000,00.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in Cassazione argomentazioni nuove rispetto a quelle già formulate tempestivamente in primo grado o in appello sulla competenza territoriale; chi solleva l'incompetenza deve mantenere nel tempo gli stessi profili argomentativi.
- La Corte di Cassazione non svolge una nuova valutazione di merito delle prove: il suo sindacato è limitato alla verifica della logica, della coerenza e dell'aderenza della motivazione alle fonti probatorie; richieste di riconsiderazione della capacità probatoria degli elementi sono inammissibili se non viene dimostrato un travisamento o un vizio logico manifesto.
- Il termine per proporre querela decorre dalla conoscenza certa del fatto da parte del danneggiato sulla base di elementi concreti; contestare la data di piena consapevolezza è questione di merito che richiede argomentazione specifica e non può essere risolta in Cassazione con mere alternative valutative.
- L'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è discrezionale ma richiede una motivazione che indichi i criteri ritenuti rilevanti; non è obbligatorio trattare analiticamente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., purché la motivazione sia sufficiente e non illogica.
- L'aggravante della recidiva richiede motivazione specifica; il giudice deve spiegare perché i precedenti incrementano la pericolosità e la valutazione è sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o contraddizioni manifeste.
- Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e la determinazione della pena sono tipiche valutazioni di merito del giudice di appello e sono insindacabili in Cassazione se la motivazione risulta congrua anche se non analitica.
- Motivi generici o assertivi sollevati in appello (es. su sanzioni sostitutive o quantificazione del danno) possono essere considerati inammissibili e, se non adeguatamente specificati, esonerano il giudice di appello dall'obbligo di motivazione dettagliata.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese del giudizio e a una somma a favore della Cassa delle ammende secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.
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