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Ordinanza

Ordinanza n. 1798/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202603315

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato non ha accolto la domanda cautelare mediante una misura sospensiva o anticipatoria. Ha disposto che la segreteria trasmetta l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ritenendo tale misura idonea a tutelare le esigenze cautelari della ricorrente. In ragione della novità della questione, ha compensato le spese del doppio grado della fase cautelare.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Dal testo non emergono gli specifici motivi di illegittimità dedotti né l’oggetto sostanziale dell’atto amministrativo contestato. Il Consiglio di Stato ha esaminato esclusivamente la tutela cautelare richiesta, ritenendo che le esigenze rappresentate potessero essere adeguatamente salvaguardate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando tale misura sia idonea a tutelare le esigenze della parte senza necessità di concedere una diversa misura cautelare.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, quando le esigenze della parte possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può disporre tale misura ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione o altra misura cautelare anticipatoria.
  • La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del doppio grado della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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