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Ordinanza

Ordinanza n. 2626/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV, n. 3465 del 2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202605480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. IV, n. 3465 del 2026, di accoglimento del ricorso di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione della sua efficacia esecutiva. Il testo non espone i motivi di appello relativi al merito della controversia. A sostegno della domanda cautelare è stata rappresentata l'esigenza di evitare un pregiudizio grave e irreparabile, considerato che la società appellante è titolare di un provvedimento di proroga tecnica volto a garantire la continuità del servizio, mentre la trattazione pubblica del merito è già fissata per il 25 ottobre 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato, all'esito di una sommaria delibazione e della comparazione degli interessi contrapposti, ha accolto l'istanza cautelare e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Ha ritenuto integrato il pregiudizio grave e irreparabile in ragione della proroga tecnica detenuta dalla società appellante, funzionale alla continuità del servizio, nonché della prossimità dell'udienza pubblica di merito, fissata per il 25 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare proposta in appello; la misura è stata accolta in presenza di un pregiudizio grave e irreparabile valutato mediante comparazione degli interessi.

Massime di principio

  • In appello, l'esecutività della sentenza impugnata può essere sospesa quando, a seguito di sommaria delibazione, risulti sussistente un pregiudizio grave e irreparabile e la comparazione degli interessi contrapposti deponga per la tutela cautelare.
  • La titolarità di una proroga tecnica funzionale ad assicurare la continuità di un servizio costituisce un elemento rilevante nella valutazione del periculum in mora, soprattutto quando l'esecuzione della sentenza possa incidere immediatamente sulla prosecuzione del servizio.
  • La prossimità dell'udienza pubblica di merito può concorrere alla modulazione della tutela cautelare, giustificando la sospensione dell'esecutività della sentenza fino alla definizione della controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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