Cassazione Penale, Sentenza n. 47722/2024 del 31/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Djordjevic ha chiesto la restituzione in termine ex art. 175 c.p.p. per proporre impugnazione avverso due pronunce di condanna (Corte d'Appello del 02/07/2003, irrevocabile il 07/10/2003, e Corte d'Appello del 21/11/2008, irrevocabile il 07/04/2009). Ha sostenuto di essere venuta a conoscenza delle sentenze solo a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione n. 240/2014. La Corte territoriale ha rigettato la restituzione con riguardo alla sentenza del 02/07/2003 (per incongruenze sullo stato di detenzione/partecipazione) e ha dichiarato inammissibile la seconda istanza per contraddittorietà (riferimento a una presunta sentenza del Tribunale di Pesaro) e per omissione del numero del procedimento che ha impedito l'acquisizione del fascicolo. In Cassazione la ricorrente ha censurato solo la declaratoria di inammissibilità relativa alla sentenza del 21/11/2008, sostenendo che non fosse suo onere produrre la sentenza e che la Corte avrebbe dovuto acquisirla d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p., rilevando che la parte non ha indicato il numero del procedimento né fornito elementi idonei a consentire al giudice di acquisire la sentenza, le modalità di notifica e le ragioni dell'eventuale inidoneità delle notifiche. Ha inoltre ritenuto irrilevante un possibile refuso riferito al Tribunale di Pesaro: era comunque onere della parte precisare gli elementi necessari. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa l'8 ottobre 2024.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
Norma che disciplina la restituzione in termini per proporre impugnazioni; nel caso la Corte richiede allegazioni precise sulla mancata conoscenza del giudizio per poter valutare la rimessione.
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Imposta i requisiti formali e di specificità del ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare inammissibile il ricorso carente degli elementi necessari a esercitare il sindacato di legittimità.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna al pagamento a favore della Cassa delle Ammende in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; la Corte ha valutato profili di colpa e irrogato la sanzione pecuniaria.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (richiamata)
Giurisprudenza citata a supporto del potere di sanzionare sotto il profilo dell'art. 616 c.p.p.; conferma la possibilità di infliggere una somma per responsabilità procedurale quando il ricorso è infondato o carente per colpa.
Massime di principio
- Per ottenere la restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario allegare fatti specifici che dimostrino la mancata conoscenza del provvedimento e spiegare perché le notifiche effettuate non hanno consentito la conoscenza: non basta un'affermazione generica.
- La parte che chiede la rimessione deve indicare almeno gli elementi essenziali del procedimento (es. numero di ruolo o altro riferimento identificativo) quando ciò è necessario per consentire al giudice di acquisire il fascicolo; l'omissione può determinare l'inammissibilità.
- Un mero 'refuso' o l'indicazione errata dell'organo giudicante non esime l'istante dall'onere di fornire informazioni utili all'identificazione del provvedimento invocato.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità previsti dall'art. 581 c.p.p.; la genericità dei motivi comporta l'inammissibilità perché impedisce il sindacato di legittimità.
- In caso di inammissibilità per colpa o per carenze imputabili al ricorrente è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è rischioso proporre ricorsi vaghi o incompleti.
- La mancata impugnazione specifica di parti dell'ordinanza di merito implica che tali parti non siano più oggetto del gravame e sono di norma considerate accettate.
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