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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41613/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per difetto assoluto della motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento di pena a titolo di continuazione. Il GdE aveva riconosciuto la continuazione tra la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13/03/2019 (pena di 3 anni e 6 mesi per delitti connessi agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, commessi tra dicembre 2010 e aprile 2014) e la sentenza del Tribunale di Avellino del 20/06/2019 (pena di 8 mesi e 800 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso il 26/05/2016). Pur avendo assunto la prima sentenza quale pena-base e riconosciuto l'unicità del disegno criminoso, il giudice ha aumentato la pena per il reato della sentenza sub 2) di quattro mesi indicandone solo il dato numerico senza motivazione, nonostante per i reati satellite giudicati in sede di cognizione la quantificazione fosse stata di un mese di reclusione ciascuno e nonostante la natura della sostanza e il contesto familiare fossero omogenei.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla carenza motivazionale sulla quantificazione dell'aumento per il reato giudicato con la sentenza del Tribunale di Avellino del 20/06/2019. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente all'entità della pena determinata per quel reato e la causa è stata rinviata al giudice dell'esecuzione in diversa persona per nuovo giudizio conforme ai principi giuridici richiamati (motivazione specifica dell'entità degli aumenti in continuità). Le altre parti dell'ordinanza non annullate restano ferme.

Norme richiamate

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Disciplina della continuazione che consente l'unificazione dei reati; la Corte richiede che, in sede esecutiva, il giudice motivi non solo la pena-base ma anche l'entità degli aumenti per i reati satellite.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali di determinazione della pena; utilizzati come parametro per il potere discrezionale del giudice nella quantificazione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena definitiva (circostanze attenuanti/aggravanti, modalità, personalità del colpevole) che devono essere considerati e motivati anche nella quantificazione degli aumenti in continuazione.

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, indicata come reato base più grave nella fattispecie; la sua rilevanza ai fini della determinazione della pena-base è stata riconosciuta dal GdE.

  • art. 73, comma 1-bis e comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norme sui delitti relativi agli stupefacenti contestati; la Corte osserva l'omogeneità della natura delle condotte quando valuta la congruità degli aumenti in continuazione.

  • Corte costituzionale, n. 183 del 2013

    Principio secondo cui, in caso di annullamento con rinvio in materia esecutiva, il giudice del rinvio deve essere diverso da quello che ha emanato il provvedimento impugnato.

  • Giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. Sez. 1, n. 800/2020 "Bruzzaniti"; Cass. Sez. 1, n. 17209/2020 "Trisciuoglio"; Sez. U, n. 47127/2021 "Pizzone")

    Principio consolidato che in sede esecutiva il giudice è tenuto a motivare sia l'individuazione della pena-base sia l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, rendendo possibile il controllo del percorso logico e giuridico seguito.

Massime di principio

  • In caso di applicazione della continuazione l'autorità esecutiva deve motivare non solo la scelta della pena-base ma anche l'entità di ciascun aumento relativo ai reati satellite; la mera indicazione numerica è insufficiente.
  • Il potere discrezionale del giudice nell'individuazione della pena deve essere esercitato seguendo i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; la motivazione deve esplicitare quale rilevanza siano state date a circostanze, gravità, natura della condotta e contesto.
  • Se le condotte satellite sono omogenee per natura della sostanza e per contesto fattuale, occorre coerenza nella quantificazione degli aumenti; differenze significative vanno adeguatamente spiegate.
  • Il rispetto del limite legale (es. il triplo della pena-base) non supplisce all'obbligo di motivazione: è necessario rendere verificabile il ragionamento che ha portato alla singola misura aggiuntiva.
  • L'annullamento in materia esecutiva con rinvio deve essere disposto, se necessario, a favore di un diverso giudice dell'esecuzione (Corte cost. n.183/2013).
  • La mancata motivazione sull'entità dell'aumento costituisce vizio suscettibile di cassazione parziale con rinvio per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.

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