Sentenza del 09/09/2016 n. 17814 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva annullato un avviso di rettifica parziale relativo a maggiore IVA dovuta per l'anno 1995. La CTR aveva ritenuto illegittimo l'accertamento parziale perché fondato su un processo verbale di constatazione redatto all'esito di una verifica generale, anziché su una specifica segnalazione della Guardia di Finanza o di altri soggetti abilitati. L'Agenzia ha denunciato violazione di legge e insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che, anche prima della modifica legislativa del 2004, l'accertamento parziale IVA poteva fondarsi sugli elementi emersi da una verifica generale e non richiedeva necessariamente una segnalazione della Guardia di Finanza, poiché la segnalazione è solo una modalità di comunicazione distinta dall'attività istruttoria. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR Lazio, che dovrà esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione dell'Ufficio e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5
accertamento parziale dell'IVA
La disposizione non imponeva, neppure nella versione anteriore alla modifica del 2004, che l'accertamento parziale derivasse necessariamente da una segnalazione della Guardia di Finanza o di altri enti. Esso poteva essere fondato anche sugli elementi acquisiti mediante una verifica generale.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 406
L'inclusione espressa della verifica tra i presupposti dell'accertamento parziale non ha carattere innovativo tale da escludere la validità, per il passato, degli accertamenti parziali fondati su verifiche generali.
Massime di principio
- L'accertamento parziale IVA non è riservato ai casi originati da una segnalazione della Guardia di Finanza: può essere avviato anche autonomamente dall'Ufficio titolare del potere di accertamento.
- Gli elementi raccolti durante una verifica generale possono legittimamente costituire il fondamento di un avviso di rettifica parziale, anche per annualità anteriori alla modifica legislativa del 2004.
- La segnalazione prevista dalla norma è un atto di comunicazione e non una forma speciale di accertamento prevista a pena di invalidità dell'avviso.
- La validità dell'accertamento parziale non dipende necessariamente dalla particolare semplicità delle indagini, dalla specifica fonte istruttoria o dall'iniziativa esclusiva della Guardia di Finanza.
- La cassazione con rinvio non definisce definitivamente la pretesa tributaria: il giudice di rinvio deve ancora esaminare gli ulteriori motivi e verificare gli altri eventuali profili di legittimità dell'accertamento.
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