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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39791/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi principali: (1) vizi di motivazione e violazione di legge rispetto all'art. 216, primo comma, n. 2 legge fallimentare: il ricorrente sostiene di essere stato solo un socio accomandatario di facciata (operaio addetto alla produzione) e non l'effettivo gestore, perciò la Corte d'appello avrebbe erroneamente attribuito a lui la consapevolezza e il dolo necessari per la bancarotta documentale; invoca precedente giurisprudenziale sulla necessità di provare la consapevolezza effettiva delle scritture in capo a chi è amministratore solo formalmente. (2) Vizî di motivazione circa la sussistenza del dolo specifico e mancata riqualificazione del reato in bancarotta semplice: il ricorrente lamenta che la fattispecie applicata richiederebbe dolo specifico o, in difetto, almeno una qualificazione meno grave.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato la distinzione tra le due ipotesi previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare: (a) sottrazione/distruzione/omissione dei libri contabili (che richiede dolo specifico, inteso come finalità di recare pregiudizio ai creditori); (b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio/movimento degli affari (che richiede dolo generico, cioè la coscienza e volontà di tenere irregolarmente le scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione). Nel caso concreto la condotta contestata rientrava nella seconda ipotesi (bancarotta documentale "generica") e non richiedeva dolo specifico. La Corte ha ritenuto provate gravi irregolarità contabili e l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari; ha inoltre valorizzato indici probatori (partecipazione con capitali propri fino a pochi mesi dal fallimento, lunga qualità di socio accomandatario, irregolarità contabili rilevanti come saldo di cassa negativo) che consentono di ritenere acquisita la coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture. Quanto alla qualifica di socio accomandatario "di facciata", la Corte ha osservato che nella S.a.s., in mancanza di nomina espressa, l'amministrazione spettava ai soci accomandatari e che il Valente, pur sostenendo ruolo meramente formale, non contestava le irregolarità né la loro incidenza. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la sentenza di condanna confermata.

Norme richiamate

  • art. 216, primo comma, n. 2 legge fallimentare

    Prevede due ipotesi alternative: (i) sottrazione/distruzione/omissione dei libri e delle scritture contabili, che richiede dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori; (ii) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, che richiede dolo generico (coscienza e volontà dell'irregolare tenuta con consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione).

  • art. 217 legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta semplice documentale, punita anche a titolo di colpa con riferimento all'omessa tenuta delle scritture; ciò consente la distinzione tra bancarotta fraudolenta (art. 216) e semplice (art. 217) sulla base dell'elemento soggettivo.

  • art. 222 legge fallimentare

    Rilevata dalla Corte come norma che rende i soci accomandatari illimitatamente responsabili e destinatari delle norme penali in materia di bancarotta, con conseguente possibile rilevanza penale della loro condotta o omissione di vigilanza.

  • art. 2318 cod. civ.

    Richiamato per affermare che, nella S.a.s., l'amministrazione spetta ai soci accomandatari in mancanza di nomina espressa di amministratore, con conseguente possibile responsabilità nella gestione delle scritture.

  • art. 2258 cod. civ.

    Richiamato unitamente ad art. 2318 per indicare il combinato disposto che attribuisce competenze amministrative ai soci accomandatari nella S.a.s. se non è nominato un amministratore.

  • art. 2315 e art. 2293 cod. civ.

    Citate per il rinvio reciproco delle norme sulle società e per chiarire l'applicabilità di talune disposizioni sulle società in nome collettivo e semplici alla S.a.s., utile a comprendere ruoli e responsabilità dei soci.

Massime di principio

  • In una S.a.s. l'accomandatario, salvo diversa nomina, può essere coinvolto nella gestione e rispondere penalmente per irregolarità contabili: la qualifica formale di "socio di facciata" non esclude la responsabilità se da elementi concreti emergono indici di coinvolgimento o di mancato controllo
  • La bancarotta documentale prevista dall'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., va interpretata distintamente in due alternative: quella che richiede dolo specifico (sottrazione/distruzione/omissione finalizzata a danneggiare i creditori) e quella che richiede solo dolo generico (tenuta delle scritture in modo da rendere impossibile la ricostruzione). È fondamentale che l'imputazione specifichi quale delle due ipotesi si assume realizzata
  • L'omessa tenuta o la tenuta irregolare delle scritture può integrare la fattispecie di bancarotta documentale "fraudolenta" nella seconda accezione anche se non è provata una finalità specifica di danno: è sufficiente la coscienza e volontà dell'irregolarità con la consapevolezza dell'ostacolo alla ricostruzione patrimoniale
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi il soggetto che rivendichi un ruolo meramente formale deve produrre o indicare elementi concreti che escludano gli indici di partecipazione gestionale (es. assenza di capitale proprio, deleghe scritte, estranei alle decisioni contabili, comportamenti che dimostrino inattività nella gestione) e contestare specificamente le irregolarità contabili rilevate
  • Gli elementi indiziari rilevanti per inferire la consapevolezza (es. partecipazione con capitali, durata della partecipazione, operazioni anomale, saldi di cassa negativi, tempi della cessione di quote prima del fallimento) possono legittimare la condanna anche in assenza di prova di una gestione diretta, se non vengono efficacemente contrastati dall'imputato
  • Se si contesta la qualificazione come bancarotta fraudolenta, occorre dimostrare l'assenza del requisito soggettivo specifico o ottenere una riqualificazione in bancarotta semplice: la sola affermazione generica di essere mero amministratore di facciata è insufficiente senza prova contraria

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