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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32462/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva svolto per una serie di rapporti a tempo determinato, dal 14 luglio 2010 al 19 novembre 2018, attività formalmente inquadrate come operaio agricolo presso un consorzio di bonifica. Sosteneva di avere in realtà sempre svolto mansioni di escavatorista, addetto alla conduzione di mezzi meccanici e alla manutenzione degli stessi, in attività non temporanee e rientranti nell’ordinaria attività del consorzio. Contestava, quindi, la legittimità delle clausole di apposizione del termine e della loro reiterazione, deducendo anche che i contratti non indicavano la ragione stagionale richiesta dal CCNL per gli operai a tempo determinato non avventizi/stagionali, e che il rapporto si era protratto per oltre 36 mesi in violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2015. Chiedeva l’accertamento della conversione del rapporto a tempo indeterminato come operaio ordinario escavatorista, la declaratoria di illegittimità del recesso e il risarcimento del danno. In cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto superflua la prova orale sul rilievo che fosse pacifico lo svolgimento delle mansioni di escavatorista, senza considerare che la prova mirava anche a precisare modalità e durata delle mansioni; con il secondo deduceva nullità della sentenza per difetto assoluto o apparente di motivazione e travisamento probatorio, insistendo sulla disciplina del lavoro agricolo e sulla pretesa rilevanza del superamento di determinate soglie giornaliere di lavoro per la trasformazione del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto l’improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata, essendo stato prodotto solo il dispositivo letto in udienza, con conseguente impossibilità di controllare il contenuto della decisione e la tempestività dell’impugnazione. Ha poi ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché privi dell’indicazione specifica delle disposizioni asseritamente violate e, inoltre, perché il ricorrente non aveva trascritto e localizzato le prove orali asseritamente erroneamente disattese. La Corte ha anche osservato che, comunque, le censure non erano pertinenti rispetto alla ratio decidendi: la decisione impugnata si fondava sull’assunto, non specificamente censurato in appello, che trattandosi di rapporto di lavoro agricolo non si applicassero i limiti legali generali all’apposizione o reiterazione del termine, mentre il solo limite contrattuale evocato richiedeva una specifica allegazione e prova non fornita. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere ricondotti con precisione al vizio denunciato; la censura di nullità non può essere formulata in modo generico o senza indicare le norme processuali violate.

  • art. 366 c.p.c.

    art. 366 c.p.c.; co. 1, n. 6

    Il ricorso deve indicare specificamente le disposizioni asseritamente violate e, per le prove non ammesse o disattese, deve trascriverle e localizzarle per consentire il controllo di pertinenza e decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza impugnata e la mancata produzione/localizzazione degli atti e documenti rilevanti comportano improcedibilità o inammissibilità del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    L’omesso deposito della sentenza impugnata impedisce anche il controllo sulla tempestività dell’impugnazione rispetto al termine lungo.

  • art. 19 d.lgs. n. 81/2015

    Richiamato dal ricorrente come limite alla durata del lavoro a termine; la Corte osserva che la censura non è pertinente rispetto alla ratio decidendi, fondata invece sull’inapplicabilità della disciplina legale generale ai rapporti agricoli.

  • art. 151 CCNL Consorzi di Bonifica

    La Corte valorizza il limite contrattuale relativo all’assunzione a tempo indeterminato dopo tre anni consecutivi e oltre 200 giornate di lavoro effettivo annue, rilevando però che tale presupposto non era stato specificamente allegato e provato.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile se non indica con precisione le norme di diritto asseritamente violate e non consente di comprendere in modo chiaro il vizio dedotto.
  • La mancata produzione della sentenza impugnata può determinare improcedibilità del ricorso, perché impedisce alla Corte di verificarne il contenuto, la pertinenza delle censure e la tempestività dell’impugnazione.
  • Quando si contestano il mancato ammissione o la disattesa di prove orali, il ricorrente deve trascriverne il contenuto e indicarne la localizzazione processuale, così da consentire il controllo sulla loro rituale deduzione e sulla loro decisività.
  • Le censure di legittimità devono essere pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; se attaccano un punto non decisivo o diverso da quello posto a base della decisione, sono inammissibili.
  • Se la disciplina applicabile al rapporto è quella speciale del lavoro agricolo, non basta invocare in astratto la durata complessiva del rapporto o mansioni svolte: occorre allegare e provare il presupposto specifico previsto dalla fonte applicabile per la conversione o per l’assunzione a tempo indeterminato.
  • L’inosservanza degli oneri di allegazione e prova sul fatto costitutivo del diritto fatto valere impedisce l’accoglimento della domanda anche quando la parte sostenga l’esistenza di una qualificazione contrattuale diversa da quella formalmente adottata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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