Sentenza del 19/08/2016 n. 1055 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento con adesione - Decadenza dal beneficio della dilazione - Riscossione - Irrogazione della sanzione per omesso versamento - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità dell'irrogazione della sanzione del 30% per omesso o tardivo versamento delle rate successive alla prima, dopo che l'accertamento con adesione era stato perfezionato mediante il pagamento della prima rata entro venti giorni dalla sottoscrizione e la prestazione della garanzia richiesta per le rate successive. Il contribuente sosteneva che la decadenza dal beneficio della rateazione potesse comportare la riscossione delle rate insolute, ma non l'applicazione della sanzione prevista per l'omesso versamento delle imposte.
La decisione
La pretesa sanzionatoria è stata ritenuta illegittima. Una volta perfezionato l'accertamento con adesione nei termini previsti, l'ufficio può pretendere dal contribuente o dal garante soltanto il pagamento delle rate insolute; non può aggiungere la sanzione del 30% prevista per l'omesso versamento. La decadenza dalla dilazione incide quindi sulla riscossione delle somme ancora dovute, ma non trasforma il mancato pagamento delle rate in un autonomo presupposto per l'irrogazione della sanzione.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento con adesione
L'accertamento con adesione si perfeziona con il pagamento delle somme pattuite entro venti giorni dalla sottoscrizione oppure, in caso di dilazione, con il pagamento della prima rata entro lo stesso termine e con la prestazione di idonea garanzia per le rate successive.
Il pagamento tempestivo della prima rata e la garanzia prevista dalla legge perfezionano l'accordo, rendendolo vincolante per l'amministrazione. In caso di successivo inadempimento, l'ufficio può riscuotere le rate non pagate, ma non modificare unilateralmente gli effetti dell'accordo aggiungendo sanzioni non applicabili.
Art. 13, comma 2, del d.Lgs. n. 471 del 1997
Sanzione pari al 30% delle imposte non versate nei termini previsti.
La sanzione per omesso versamento non è applicabile alle rate insolute di un accertamento con adesione già perfezionato, poiché l'obbligazione rateale deriva dall'accordo e la conseguenza dell'inadempimento è la riscossione delle somme dovute, non l'irrogazione automatica della sanzione.
Massime di principio
- Il perfezionamento dell'accertamento con adesione richiede il rispetto degli adempimenti iniziali previsti, in particolare il pagamento della prima rata entro il termine stabilito e, quando necessaria, la prestazione della garanzia.
- La decadenza dalla rateazione non equivale necessariamente a un nuovo omesso versamento d'imposta sanzionabile: l'amministrazione può recuperare le rate insolute, ma deve rispettare gli effetti dell'accordo già perfezionato.
- Le sanzioni tributarie non possono essere applicate in via automatica quando manca uno specifico presupposto normativo; occorre distinguere tra riscossione del debito residuo e irrogazione di una sanzione.
- In situazioni analoghe è essenziale verificare se l'accordo sia stato validamente perfezionato e quali conseguenze la disciplina applicabile colleghi espressamente all'inadempimento della rateazione.
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