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Ordinanza

Ordinanza n. 13119/2026 - Roma, Sezione 1

per l’esecuzione - ex art. 59 c.p.a. dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-/2026, pubblicata in data 14.05.2026

Giustizia amministrativa202604099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: rifiuti ministeriali di dare esecuzione a un’ordinanza cautelare mediante la riammissione in servizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già magistrato presso il Tribunale di Torre Annunziata, era stato destinatario di una sanzione disciplinare della censura e del trasferimento d’ufficio al Tribunale di L’Aquila. Prima della pubblicazione della sentenza disciplinare, il CSM aveva tuttavia accolto una sua domanda di trasferimento al Tribunale di Vallo della Lucania, dove egli aveva preso servizio il 18 settembre 2025. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza disciplinare, il Ministero della Giustizia aveva adottato il decreto esecutivo del 5 marzo 2026 e disposto la presa di possesso a L’Aquila. Il ricorrente aveva impugnato tale decreto e ottenuto, con ordinanza cautelare del 14 maggio 2026, la sospensione interinale dell’efficacia dell’ordine di trasferimento a L’Aquila. In precedenza, tuttavia, l’11 maggio 2026, egli aveva già preso servizio presso il Tribunale di L’Aquila, circostanza non rappresentata al giudice prima della camera di consiglio cautelare. Il ricorrente ha quindi chiesto, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., misure attuative dell’ordinanza, tra cui l’ordine di nuova presa di possesso presso il Tribunale di Vallo della Lucania, contestando i dinieghi ministeriali del 19 maggio e del 9 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza ex art. 59 c.p.a. perché l’ordinanza cautelare della quale si chiedeva l’esecuzione aveva disposto esclusivamente la sospensione dell’ordine di trasferimento presso il Tribunale di L’Aquila, sul presupposto che il ricorrente fosse ancora in servizio presso il Tribunale di Vallo della Lucania. Non avendo l’ordinanza ordinato né presupposto una nuova presa di possesso presso altro ufficio giudiziario, la misura richiesta eccedeva il contenuto del dictum cautelare e non poteva essere adottata in sede esecutiva. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 59 c.p.a.

    Consente al giudice di adottare misure attuative dell’ordinanza cautelare; tali misure devono tuttavia rimanere entro il contenuto oggettivo del provvedimento cautelare e non possono ampliare il dictum originario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Le misure adottate ai sensi dell’art. 59 c.p.a. per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare devono essere strettamente conformi al contenuto dispositivo e ai presupposti considerati dal giudice cautelare; non possono introdurre un ordine nuovo, diverso o più ampio rispetto a quello contenuto nell’ordinanza.
  • La sospensione cautelare di un ordine amministrativo di trasferimento non comporta automaticamente la riammissione o la nuova presa di possesso dell’interessato presso la precedente sede, quando tale effetto non sia stato espressamente disposto o non costituisca conseguenza necessaria del dictum cautelare.
  • L’esecuzione dell’ordinanza cautelare non è lo strumento processuale per ottenere una decisione su effetti ulteriori rispetto a quelli sospensivi già pronunciati; la richiesta eccedente il dictum deve essere rigettata in sede esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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