Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06164/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 contro tale decreto, ma il Tribunale di Roma l’aveva dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo che non fosse stata dimostrata la proposizione dell’opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In cassazione la Procura ha dedotto, con due motivi, da un lato l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la semplice schermata SICID non provasse l’avvenuta comunicazione nelle forme di rito; dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili secondo cui non era stata effettuata alcuna comunicazione telematica o cartacea, e che fosse stato erroneamente posto a carico del P.M. l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati, unitariamente considerati, i due motivi perché la tardività dell’opposizione era comunque ravvisabile a prescindere dalla questione della rituale comunicazione del decreto. La Corte ha affermato che, per l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando manchi la comunicazione del provvedimento; tale termine, anche nella formulazione ratione temporis applicabile, risultava comunque ampiamente decorso, poiché il decreto era stato emesso il 6 settembre 2018 e depositato il 7 settembre 2018, mentre l’opposizione era stata proposta solo nel settembre/ottobre 2020. Pertanto l’inammissibilità per tardività è stata confermata. Non sono state liquidate spese, sia perché il ricorrente era un ufficio del Pubblico Ministero, sia perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre escluso il presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta a un termine di impugnazione, e la sua tardività comporta inammissibilità

  • art. 327 c.p.c.

    in mancanza di comunicazione del provvedimento, all’opposizione avverso il decreto di liquidazione si applica il termine lungo di impugnazione; il termine assicura la formazione del giudicato e la certezza dei rapporti

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto, ma la Corte ha ritenuto assorbente la tardività oltre il termine lungo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto comunque tardiva l’opposizione per decorso del termine lungo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del Pubblico Ministero

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in assenza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.
  • La verifica della ritualità della comunicazione può essere superata quando risulti comunque decorso il termine lungo di impugnazione, poiché l’inammissibilità per tardività prescinde dalla concreta conoscenza dell’atto da parte dell’opponente.
  • Il termine lungo di impugnazione si applica anche ai procedimenti sommari che, pur speciali, sono idonei a definire diritti soggettivi con stabilità e definitività, in funzione della formazione del giudicato.
  • Quando il provvedimento impugnato è soggetto a termine lungo, chi propone l’opposizione ha l’onere di rispettarne il decorso; la contestazione sulla comunicazione diventa irrilevante se l’impugnazione è comunque tardiva.
  • Gli uffici del Pubblico Ministero non sono normalmente gravati da condanna alle spese processuali quando agiscono quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.