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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14824/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure principali sono: 1) mancanza del dolo richiesto dagli artt. 347 e 497-ter c.p., perché gli imputati ritenevano di avere titoli (decreti prefettizi, autorizzazioni Endas, uso di pettorine fornite dall'associazione) che legittimavano le loro attività e l'uso delle pettorine; 2) erronea delimitazione delle competenze delle guardie zoofile (art. 6 l. 189/2004) e quindi errata qualificazione come usurpazione di pubblica funzione e uso di segni distintivi simulanti; 3) vizio nella valutazione dell'errore di fatto/errore scusabile ai sensi dell'art. 47 c.p.; 4) vizi di motivazione e contraddittorietà; 5) per alcuni ricorrenti (Mazzarella, Di Sandro, Iaccarino, Orizzonte) dedotta estinzione dei reati per prescrizione alla data della sentenza di appello, per calcolo dei termini e sospensioni (anche COVID e rinvii udienze). Inoltre le difese sostengono che gli atti di polizia compiuti rientrassero nei limiti delle funzioni riconosciute alle guardie zoofile o fossero compiuti in buona fede sulla base di decreti prefettizi e atti dell'Endas.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi non inammissibili sul piano formale ma, sul merito, ha deciso: a) annullare senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché, nel frattempo, i reati si sono estinti per prescrizione; b) rigettare i ricorsi agli effetti civili (cioè confermare in tale parte le statuizioni civili) perché le doglianze sulle qualificazioni penali erano infondate; c) condannare Saverio Mazzarella alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Daris Leone Amedeo Martini (liquidate in euro 6.300,00 più accessori) e condannare tutti gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle altre parti civili (liquidate in euro 8.000,00 più accessori). La Corte ha motivato anche i calcoli sulla prescrizione (inclusi periodi sospensivi per COVID e vari rinvii) e ha confermato la valutazione di merito secondo cui: le guardie zoofile, per legge, hanno funzioni di vigilanza limitate «con riguardo agli animali da affezione» e non potevano legittimamente svolgere indagini o sequestri su fauna esotica o selvaggia; l'uso di segni distintivi e atteggiamenti organizzati posti in essere dal gruppo erano idonei a ingannare i terzi e a integrare gli illeciti contestati; la buona fede invocata dai ricorrenti non era provata e i profili di dolo sono stati adeguatamente valutati sul complesso probatorio.

Norme richiamate

  • art. 347 cod. pen.

    Reato di usurpazione di pubblica funzione: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie quando l'attività di polizia giudiziaria è stata esercitata al di fuori dei limiti consentiti (in particolare su fauna esotica e selvaggia) e in assenza di titoli prefettizi validi

  • art. 497-ter cod. pen.

    Divieto di detenzione, fabbricazione o uso illecito di segni distintivi in uso ai Corpi di polizia o che ne simulino la funzione: la Corte ha ritenuto che l'uso di pettorine, lampeggiante, carta intestata e altri segni idonei a trarre in inganno possa integrare il reato, anche se i segni non erano identici a quelli di polizia statale

  • art. 6, legge 20 luglio 2004, n. 189

    art. 6, comma 2, l. 189/2004

    La vigilanza affidata alle guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riguarda 'con riguardo agli animali da affezione' e, quindi, non si estende in via generale alla fauna selvatica o esotica: questa limitazione è stata determinante per escludere la legittimità delle attività contestate

  • art. 47 cod. pen.

    Errore sul fatto: la Corte ha escluso l'applicabilità dell'errore scusabile ai ricorrenti perché la buona fede invocata non è risultata provata alla luce degli elementi organizzativi, della consapevolezza della mancanza di titoli e della reiterazione degli interventi

  • art. 157 cod. pen.

    Termini di prescrizione: usata per individuare la durata prescrizionale delle fattispecie contestate; la Corte ha calcolato il termine applicabile e i periodi sospensivi da aggiungere

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    art. 83, d.l. n. 18 del 2020

    Norma che ha disposto la sospensione dei termini processuali durante l'emergenza COVID-19 (nella sentenza conteggiata come periodo di sospensione ai fini del calcolo della prescrizione)

  • artt. 55 e 57 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla disciplina sulle guardie particolari giurate (decreti prefettizi): la Corte richiama che i poteri riconosciuti operano nei limiti dei decreti prefettizi e della legge

  • art. 28 T.U.L.P.S.

    Normativa richiamata in discussione circa la natura e i limiti degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; la Corte precisa la differenza tra organi dei Corpi di polizia e guardie zoofile ai fini dell'applicabilità dell'art. 497-ter

Massime di principio

  • Le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche/zoofile possono esercitare compiti di vigilanza 'con riguardo agli animali da affezione' nei limiti dei decreti prefettizi: non sono automaticamente abilitate a compiere attività di polizia giudiziaria su fauna selvatica o esotica
  • L'uso, la fabbricazione o la detenzione di segni distintivi (pettorine, lampeggianti, carta intestata, timbri) che, pur non essendo identici a quelli di polizia statale, siano idonei a trarre in inganno i terzi circa l'esistenza di poteri pubblici, può integrare il reato di cui all'art. 497-ter c.p.
  • La buona fede e l'errore sulla portata di un provvedimento amministrativo (es.: presunta autorizzazione) escludono il dolo solo se provati: la mera disponibilità di materiali forniti da un'associazione o la partecipazione a un gruppo non bastano se emergono elementi organizzativi e reiterati atti autonomi che dimostrano consapevolezza dell'illiceità
  • La nomina occasionale o la qualifica di 'ausiliario' non autorizzano lo svolgimento di atti di polizia giudiziaria di iniziativa fuori dai limiti di legge e dei decreti prefettizi; non equivale a titolo che legittimi attività al di là della sfera di competenza riconosciuta
  • Per il computo della prescrizione in procedimento penale si devono considerare tutti i periodi interruttivi e sospensivi applicabili (anche misure connesse all'emergenza COVID-19 e i rinvii disposti in udienza) e la sospensione si estende generalmente a tutti i coimputati a meno che un difensore si sia opposto espressamente al rinvio
  • L'annullamento di una sentenza per sopravvenuta prescrizione estingue i reati agli effetti penali, ma non impedisce il mantenimento delle statuizioni civili (le posizioni risarcitorie possono essere valutate e conservate)
  • In contestazioni relative a usurpazione di funzioni e uso di segni distintivi, i giudici valorizzeranno il quadro probatorio complessivo (organizzazione, ruoli, documentazione, reiterazione di condotte, false sottoscrizioni, mercato/fornitura di segni) per accertare il dolo

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