Cassazione Penale, Sentenza n. 21361/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava l'aggravamento della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) nei confronti di Michele Labate e disponeva la confisca di una societa, beni immobili, mobili e rapporti finanziari intestati a Michele o formalmente a coniuge e figlie. Le censure riguardano: 1) la mancata valutazione dell'attualita della pericolosita e la presunta impropria limitazione temporale del giudizio di pericolosita; 2) la presunta violazione del giudicato formatosi con il rigetto della precedente proposta di confisca (3 aprile 2009) e la carenza di nuovi elementi tali da sovvertire quel giudicato; 3) l'assenza di prova che la societa fosse in concreto gestita con metodi mafiosi e la mancata verifica della lecita provenienza delle somme (in particolare saldi di conto corrente intestati a Remo e a Valentina); 4) la mancata considerazione come retribuzioni lecite delle somme erogate a Francesca e mancato corretto apprezzamento della proporzione fra mezzi leciti e acquisti patrimoniali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e, pur precisando i limiti del sindacato di legittimita sui profili motivazionali nelle materie di prevenzione, ha ritenuto infondati i principali rilievi dei ricorrenti. Quanto all'aggravamento della misura personale di Michele Labate, la Corte d'appello ha correttamente valutato fatti nuovi (condanne, dichiarazioni di collaboratori, ulteriori accertamenti) che aggiornano il giudizio di pericolosita senza ripetere ex novo il procedimento. Quanto alla confisca della societa e dei saldi bancari, la Cassazione ha condiviso che possono considerarsi nuovi elementi idonei a superare il precedente rigetto: la persistenza del controllo di Labate nell'arco temporale successivo al 2009 e gli accertamenti patrimoniali che fanno ritenere l'impresa strumento del sodalizio. La confisca dell'impresa e' legittima anche se alcuni beni hanno origine formale lecita, se l'attivita e' strutturalmente inquinata dall'interesse mafioso. La Corte territoriale ha inoltre motivatamente ritenuto non sufficienti le allegazioni difensive sulla tracciabilita e sulla capienza delle provviste (tempi lunghi tra incasso e accensione del conto, mancanza di documentazione). In sintesi, le censure sono respinte e il decreto impugnato confermato.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4 lett. a), art. 10 comma 2, art. 11, art. 24 co.1, art. 26 comma 2
Le disposizioni definiscono le categorie di pericolosita, le regole per l'applicazione e l'aggravamento delle misure di prevenzione e la confisca dei beni riferibili al soggetto pericoloso; la Corte ha ritenuto che l'aggravamento puo' fondarsi su fatti nuovi che aggiornano il giudizio di pericolosita e che la confisca puo' colpire imprese formalmente lecite quando risultano strumentalizzate dalla mafia
codice di procedura penale
art. 606 comma 1 lett. b) e c.; art. 649
Regole sui motivi di ricorso per cassazione (limiti e ragioni censurabili) e sul procedimento; la Corte ha richiamato i limiti del sindacato di legittimita in materia di misure di prevenzione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
solo citazione procedurale
Limiti di impugnazione in materia di misure di prevenzione (ambito e modalita' di azione dei ricorrenti)
giurisprudenza della Corte di Cassazione
piu' sentenze richiamate (Sez. U. n. 600/2009; Sez. U. n. 4880/2014; Sez. 5 n. 16790/2018, ecc.)
Principi consolidati: il giudicato in materia di prevenzione opera rebus sic stantibus e puo' essere superato da nuovi elementi; nell'aggravamento non e' richiesto un nuovo accertamento ex novo della pericolosita ma l'aggiornamento sulla base di fatti nuovi; e' possibile la confisca di imprese utilizzate dal sodalizio anche se formalmente costituite in epoca anteriore e con capitale apparentemente compatibile
Massime di principio
- L'aggravamento di una misura di prevenzione personale non richiede di ripetere ex novo il giudizio di pericolosita gia' definito: il giudice deve valutare fatti nuovi o risultanze non precedentemente considerate che rendano la pericolosita piu' grave o attuale
- Il giudicato in materia di misure di prevenzione ha portata rebus sic stantibus: decisioni precedenti possono essere superate se emergono nuovi elementi indiziari non esaminati che giustifichino una diversa valutazione della pericolosita o della natura mafiosa di imprese
- La confisca di un'impresa e' legittima anche se la costituzione o parte del patrimonio hanno formale origine lecita, quando l'attivita risulti strutturalmente inquinata dall'interesse e dal metodo mafioso (imposizione di forniture, intimidazioni, sfruttamento della posizione monopolistica)
- Nel procedimento di prevenzione spetta alla pubblica accusa l'onere di dimostrare la sproporzione tra patrimoni e capacita' reddituale e l'eventuale origine illecita, ma ai terzi formalmente intestatari (in particolare familiari conviventi) e' richiesto di fornire prove documentali convincenti sulla provenienza lecita delle risorse; lunghi intervalli temporali senza documentazione indeboliscono le allegazioni difensive
- La semplice formalita' dell'intestazione non esclude misure ablative se ricorrono presumizioni relative di fittizia intestazione (es. rapporti di coniugio o convivenza con il pericoloso) e la mancanza di elementi probatori sulla tracciabilita delle somme puo' giustificare la confisca
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