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Sentenza

Sentenza n. 1070/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento in data 13.1.2026, recante il divieto di eseguire il cambio di destinazione d’uso, senza opere, da magazzino a parcheggio pertinenziale, oggetto della S.C.I.A. edilizia n. 16471 del 19.12.2025;

Giustizia amministrativa202600270

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 13 gennaio 2026 che vietava il cambio di destinazione d’uso, senza opere, da magazzino a parcheggio pertinenziale, oggetto di SCIA edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento inibitorio della SCIA relativo al cambio di destinazione d’uso di un locale al piano terreno, sito nel centro storico, da magazzino a box pertinenziale dell’appartamento di sua proprietà, ubicato in altro edificio a circa 150 metri di distanza. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989, degli artt. 1, 3 e 19 della legge n. 241/1990, degli artt. 817 e seguenti e 832 cod. civ. e degli artt. 3, 42 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e ingiustizia manifesta. Ha sostenuto che l’art. 9 della legge Tognoli consente di destinare a parcheggio pertinenziale anche un locale al piano terreno di un fabbricato diverso da quello in cui si trova l’abitazione, purché ubicato nelle vicinanze e sussista un effettivo rapporto di pertinenzialità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, della disciplina del PUC relativa alle destinazioni d’uso e delle linee guida ministeriali sull’attuazione del d.l. n. 69/2024, sostenendo che il mutamento di destinazione d’uso sarebbe comunque consentito dalla disciplina statale sopravvenuta, prevalente sulla disciplina urbanistica locale.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha assorbito le restanti censure. Ha interpretato l’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 nel senso che, per i parcheggi realizzati nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, non è necessario che il locale si trovi nello stesso edificio dell’unità abitativa asservita. È sufficiente che il parcheggio sia ubicato nello stesso comune e a una distanza ragionevole, tale da consentire un effettivo rapporto di pertinenzialità funzionale e una normale accessibilità pedonale. Il Collegio ha valorizzato il tenore letterale della disposizione, distinto da quello previsto per i parcheggi nel sottosuolo, la finalità legislativa di incentivare la creazione di posti auto pertinenziali e la coerenza sistematica con l’art. 9, comma 5, della medesima legge, che consente il trasferimento del vincolo pertinenziale a un’altra unità immobiliare sita nello stesso comune. Nel caso concreto, la distanza di circa 150 metri, percorribile in tre minuti a piedi, e l’impegno della proprietaria a sottoscrivere un atto di asservimento sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la contiguità funzionale tra abitazione e garage. Ne consegue l’applicabilità della deroga alla disciplina del PUC prevista dall’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 e l’illegittimità del divieto comunale. Il provvedimento è stato annullato. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato a favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, l. 122/1989

    I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti.

    La disposizione consente di destinare a parcheggio pertinenziale un locale al piano terreno anche se collocato in un edificio diverso da quello dell’abitazione servita, purché nello stesso comune e a distanza ragionevole, in modo da configurare un rapporto di pertinenzialità funzionale.

  • art. 9, comma 5, l. 122/1989

    con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune

    La possibilità di trasferire il vincolo pertinenziale a un’altra unità immobiliare dello stesso comune conferma che il parcheggio pertinenziale non deve necessariamente trovarsi nello stesso edificio dell’abitazione.

  • art. 19 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime della SCIA; la decisione accoglie il ricorso sulla base dell’interpretazione dell’art. 9 della legge n. 122/1989, senza sviluppare una specifica autonoma interpretazione dell’art. 19.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Invocato dalla ricorrente come disciplina statale prevalente sul PUC; la relativa censura è assorbita a seguito dell’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989, il parcheggio pertinenziale realizzato in un locale sito al piano terreno non deve necessariamente essere ubicato nello stesso edificio dell’unità immobiliare abitativa cui è asservito.
  • Per configurare il rapporto di pertinenzialità tra abitazione e parcheggio collocati in edifici diversi è sufficiente una vicinanza fisica ragionevole, tale da assicurare l’utilizzabilità del parcheggio a servizio del bene principale; la valutazione va compiuta in concreto considerando, tra l’altro, la distanza e l’accessibilità pedonale.
  • La deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi prevista dall’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 può operare anche per il mutamento di destinazione d’uso senza opere di un locale al piano terreno da magazzino a parcheggio pertinenziale, quando siano accertati il vincolo di asservimento e la funzionalità del parcheggio rispetto all’abitazione.
  • La diversa formulazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 122/1989 per i parcheggi nel sottosuolo e per quelli realizzati nei locali al piano terreno impedisce di estendere a questi ultimi il requisito della collocazione nello stesso edificio dell’unità abitativa.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeSCIA e liberalizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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