Cassazione Penale, Sentenza n. 21045/2022 del 30/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per rapina aggravata. Diaccioli ha censurato la qualificazione giuridica del fatto (sostenendo assenza di violenza o minaccia) e il trattamento sanzionatorio (riduzione per il rito abbreviato non adeguatamente considerata). Di Maria ha dedotto nullità per omissione di avviso dell'udienza, ha contestato l'identificazione basata sulle immagini di videosorveglianza e la qualificazione come rapina; inoltre ha contestato il trattamento sanzionatorio per la stessa ragione di Diaccioli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi fondati solo in relazione al trattamento sanzionatorio e inammissibili o infondati nel resto. Ha ritenuto infondati i motivi che impugnavano la qualificazione del fatto (la rapina) e l'apprezzamento probatorio dell'identificazione tramite riprese video e cartellino fotosegnaletico; ha ritenuto infondati i profili di nullità della notifica (per Di Maria). Tuttavia ha riformato la valutazione del giudice di merito circa la diminuzione della pena per il rito abbreviato: l'assenza di espresso riferimento alla riduzione nel provvedimento di primo grado deve essere interpretata a favore degli imputati. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rideterminato le pene: per Diaccioli Alessandro, anni 8 di reclusione ed euro 3.666,00 di multa; per Di Maria Emanuele Giuseppe, anni 6, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 2.366,00 di multa. Nel resto i ricorsi sono dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
indica che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto; richiamato per la forma del processo e non per la decisione di merito
art. 81 cod. pen.
usato per giustificare l'aumento della pena per continuazione con precedenti condanne già irrevocabili
art. 597 cod. proc. pen.
la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'assenza di esplicita argomentazione sulla riduzione per il rito abbreviato deve essere interpretata in senso favorevole all'imputato; non è ammissibile che i giudici distrettuali suppliscano con osservazioni presuntive
art. 620 lett. l) e lett. i) cod. proc. pen.
consente alla Corte di Cassazione, in presenza dei presupposti, di annullare senza rinvio e di provvedere direttamente alla rideterminazione della pena
Massime di principio
- La violenza sulle cose o comportamenti aggressivi possono integrare l'elemento intimidatorio della rapina se esprimono un messaggio minatorio idoneo a coartare la vittima.
- Se il giudice di primo grado non motiva espressamente la diminuzione di pena per il rito abbreviato, tale omissione deve essere interpretata a favore dell'imputato (riduzione riconosciuta), e non può essere sanata da deduzioni presuntive dei giudici successivi.
- La Corte di Cassazione può, ove ricorrano le condizioni previste, annullare senza rinvio e rideterminare direttamente il trattamento sanzionatorio ai sensi delle disposizioni procedurali (art. 620 c.p.p.).
- L'identificazione fondata su immagini nitide di videosorveglianza confrontate con cartellini fotosegnaletici può costituire elemento probatorio decisivo se accompagnata da fatti coerenti (es. rinvenimento, controlli successivi, modalità di fuga).
- Le contestazioni formalistiche relative alla mancata comunicazione dell'udienza devono essere verificate sui documenti di notifica: la notifica a mezzo PEC correttamente eseguita esclude la nullità dell'atto.
Testo integrale
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